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Articolo 134 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Computo delle pene

Dispositivo dell'art. 134 Codice Penale

Le pene temporanee si applicano a giorni, a mesi e ad anni(1).

Nelle condanne a pene temporanee non si tiene conto delle frazioni di giorno, e, in quelle a pene pecuniarie, delle frazioni di euro(2).

Note

(1) La disposizione si riferisce solo alle pene temporanee, indipendentemente dal fatto che siano principali, sostitutive o accessorie, e richiama il sistema del calendario comune di cui già detto all'art. 14 del c.p., comma 1. Questo significa che il giorno va computato nella durata di 24 ore, gli anni e i mesi invece nella durata che hanno secondo il calendario.
(2) Per chiarire in merito alle frazioni, si pensi al caso in cui si deve aumentare di metà una pena base di 25 giorni. L'aumento è pari a 12 giorni, quindi la frazione di giorno pari a 0,5 va tralasciata (in quanto la metà esatta di 25 è 12,5).

Spiegazione dell'art. 134 Codice Penale

Al fine di dirimere qualsiasi dubbio interpretativo in merito alla determinazione delle pene detentive, pecuniarie ed accessorie, la norma in esame stabilisce che le pene temporanee si applicano a giorni, mesi ed anni, senza tener conto delle frazioni di giorno, e senza tener conto delle frazioni di euro nella determinazione delle sanzioni pecuniarie.

Innanzitutto va quindi applicato il calendario comune di cui all'art. 14, mentre per quanto riguarda le frazioni di giorno e di euro, basti pensare ai casi in cui il giudice intenda diminuire la pena, ad esempio dimezzandola, in seguito al riconoscimento di una circostanza attenuante. Se la pena base viene stabilita dal giudice nella misura di settantacinque giorni, egli, in questo caso, deve determinare la pena finale nella misura di trentasette giorni (la metà corrisponderebbe invece a 37,5 giorni).

Massime relative all'art. 134 Codice Penale

Cass. pen. n. 46149/2009

Poiché le pene detentive temporanee si applicano a giorni, mesi e anni, il giorno va computato nella durata di ventiquattro ore - fermo restando il principio per cui quello di inizio della detenzione deve essere compreso nella durata di essa - mentre, per gli anni e per i mesi deve calcolarsi la durata che essi hanno in concreto secondo il calendario comune, di modo che il periodo stabilito a mesi deve considerarsi scaduto nel giorno del mese corrispondente a quello del suo inizio.

Cass. pen. n. 354/1998

Qualora, dovendosi operare una riduzione di pena detentiva per effetto di attenuanti o diminuenti, il risultato ottenuto comprenda una frazione di giorno, detto risultato, avuto riguardo tanto al disposto di cui all'art. 297, comma 1, c.p.p. (secondo cui “gli effetti della custodia cautelare decorrono dal momento della cattura, dell'arresto o del fermo”), quanto a quello di cui all'art. 134, comma secondo, c.p. (secondo cui “nelle condanne a pene temporanee non si tien conto delle frazioni di giorno”), deve essere corretto con l'eliminazione della suindicata frazione e non già con l'arrotondamento della stessa all'unità superiore. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che correttamente, in caso di “patteggiamento”, dovendosi ridurre di un terzo la pena di gg. 20 di arresto, il risultato fosse stato determinato in gg. 13 e non in gg. 14).

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