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Articolo 726 quater Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Trasferimento temporaneo all'estero di persone detenute

Dispositivo dell'art. 726 quater Codice di procedura penale

1. Sulle richieste di trasferimento temporaneo a fini di indagine di persone detenute o internate, previste da accordi internazionali in vigore per lo Stato, provvede il Ministro della giustizia, sentita l'autorità giudiziaria procedente ovvero il magistrato di sorveglianza quando si tratti di soggetto condannato o internato e acquisite le informazioni relative alla situazione processuale, alle condizioni di salute e alle eventuali esigenze di sicurezza.

2. In caso di accoglimento, il Ministro della giustizia indica il termine entro il quale la persona deve essere riconsegnata, che non può comunque eccedere il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'atto.

3. L'autorità giudiziaria italiana concorda con l'autorità straniera competente le modalità del trasferimento e della detenzione nello Stato richiedente.

4. Il trasferimento temporaneo è rifiutato se:

  1. a) la persona detenuta non vi acconsente;
  2. b) il trasferimento può prolungare la sua detenzione.

5. Il trasferimento temporaneo è subordinato alla condizione che la persona trasferita non sia perseguita, detenuta o sottoposta a qualsiasi altra restrizione della libertà personale nello Stato richiedente per fatti commessi o condanne pronunciate prima del suo temporaneo trasferimento, salvo che:

  1. a) il testimone, il perito o l'imputato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato richiedente trascorsi quindici giorni dal momento in cui la sua presenza non è più richiesta dall'autorità giudiziaria;
  2. b) avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.

6. La persona trasferita rimane in stato di detenzione nel territorio dello Stato estero, salvo che l'autorità giudiziaria italiana ne disponga la liberazione. La detenzione al di fuori del territorio nazionale si considera ad ogni effetto come sofferta in Italia.

Spiegazione dell'art. 726 quater Codice di procedura penale

Le rogatorie, costituenti in generale l'assistenza giudiziaria internazionale, rappresentano una modalità di acquisizione probatoria nel territorio straniero.

Qualora la rogatoria riguardi una richiesta di trasferimento temporaneo ai fini di indagine (ad es. interrogatorio) di persone detenute o internate e sia prevista e disciplinata da accordi internazionali in vigore, su di esse provvede il Ministro della giustizia, ma solo una volta sentita l'autorità giudiziaria che richieda il trasferimento, oppure, se condannato o internato (il soggetto può essere detenuto anche in via cautelare, prima della condanna), una volta sentito il magistrato di sorveglianza, unitamente all'acquisizione di tutte le informazioni relative alla situazione processuale, alle condizioni di salute ed alle eventuali esigenze di sicurezza.

Se il ministro, una volta acquisito il parere non vincolante dell'autorità giudiziaria rogante e del magistrato di sorveglianza, accoglie la richiesta, indica il termine entro cui la persona va riconsegnata, termine che non può comunque andare oltre al tempo strettamente necessario per compiere l'atto. Spetta invece all'autorità giudiziaria e non al ministro la determinazione circa le modalità del trasferimento e della detenzione all'estero in attesa di compiere l'atto.

Per il trasferimento all'estero è comunque richiesto il consenso della persona detenuta (non si tuttavia menzione dell'internato) e il trasferimento non può in alcun caso prolungare la detenzione. Tale ulti a ipotesi riguarda il caso in cui ci si trovi in prossimità della scadenza dei termini di custodia cautelare o la pena sia quasi interamente scontata, ed il trasferimento comporterebbe un ingiusto prolungamento della detenzione. Specularmente, la detenzione al di fuori del territorio italiano si considera ad ogni effetto come sofferta in Italia.

Come sempre, la concessione di un trasferimento all'estero di una persona è subordinata ad una valutazione circa le condizioni in cui andrà a trovarsi il soggetto. Per tale motivo, il trasferimento va rifiutato se si ritiene che il soggetto verrà sottoposto a qualche restrizione della libertà personale per fatti commessi o condanne pronunciate prima del suo temporaneo trasferimento (principio di specialità), salvo che l'interessato:

  • avendone avuto la possibilità non abbia lasciato il territorio dello Stato richiedente trascorsi 15 giorni dal momento in cui la sua presenza non è più richiesta dall'autorità giudiziaria;

  • avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.

In entrambi i casi il legislatore qualifica il comportamento come rinuncia implicita al principio di specialità, anche se, a dire il vero, il soggetto potrebbe non essere a conoscenza dell'imminenza di nuove restrizioni della libertà personale per altri fatti anteriori al trasferimento.

Ovviamente, la richiesta di trasferimento non può fungere da pretesto per sottrarsi facilmente alla pena detentiva da scontare al ritorno, motivo per cui la persona trasferita deve essere posta in detenzione anche nello Stato estero.

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