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Articolo 700 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Documenti a sostegno della domanda

Dispositivo dell'art. 700 Codice di procedura penale

1. L'estradizione è consentita soltanto sulla base di una domanda alla quale sia allegata copia del provvedimento restrittivo della libertà personale o della sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla domanda stessa(1).

2. Alla domanda devono essere allegati:

  1. a) una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale è domandata l'estradizione, con l'indicazione del tempo e del luogo di commissione dei fatti stessi e della loro qualificazione giuridica;
  2. b) il testo delle disposizioni di legge applicabili;
  3. b-bis) il provvedimento di commutazione della pena nei casi di cui all'articolo 698, comma 2(2);
  4. c) i dati segnaletici e ogni altra possibile informazione atta a determinare l'identità e la nazionalità della persona della quale è domandata l'estradizione.

Note

(1) Le domande provenienti da un'autorità straniera nonché i relativi atti e documenti sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana ai sensi dell'art. 201 delle disp. att. del presente codice.
(2) Lettera introdotta dal D. Lgs. 3 ottobre 2017, n. 149.

Ratio Legis

La concessione dell'estradizione è concessa solo in presenza di determinati requisiti, anche di natura formale.

Spiegazione dell'art. 700 Codice di procedura penale

Posto che la concessione dell'estradizione passiva è subordinata ad una attenta valutazione del Ministro della Giustizia ed eventualmente della Corte d'appello, la norma in esame prevede dei requisiti formali e sostanziali della domanda di estradizione, proprio al fine di consentire tale valutazione.

Alla domanda deve essere allegata copia del provvedimento restrittivo della libertà personale o della sentenza di condanna a pena detentiva, unitamente ad una relazione sui fatti addebitati, contenente l'indicazione del tempo e del luogo di commissione dei fatti e della qualificazione giuridica, il testo delle disposizioni applicabili, il provvedimento di commutazione della pena di morte in altra tipologia di pena (si rammenta che l'estradizione non è concessa se nello Stato richiedente dovrà eseguirsi la pena di morte, ma è ammessa in caso di commutazione), nonché i dati segnaletici ed identificati dell'interessato.

Massime relative all'art. 700 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 3079/2018

In tema di estradizione per l'estero, quando dagli atti del procedimento risulti compiutamente identificato l'estradando come la persona destinataria del provvedimento restrittivo della libertà personale emesso dall'autorità giudiziaria straniera, a nulla rileva che l'autorità richiedente non abbia fornito i dati segnaletici o gli altri requisiti di identificazione previsti dall'art. 700, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.

Cass. pen. n. 11548/2017

In tema di estradizione per l'estero, l'inosservanza della disposizione contenuta nell'art. 201 disp. att. cod. proc. pen., secondo cui le domande provenienti da un'autorità straniera nonché i relativi atti e documenti sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana, non dà luogo a nullità. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sufficiente la traduzione in lingua italiana della ordinanza applicativa della misura cautelare, nella quale risultavano dettagliatamente descritti i fatti addebitati all'imputato).

Cass. pen. n. 44604/2015

In tema di estradizione per l'estero, il termine finale per il calcolo della prescrizione della pena, oggetto della sentenza di condanna costituente titolo per l'attivazione della procedura di estradizione, è rappresentato dalla data di presentazione della richiesta di estradizione e non da quella di emissione della sentenza con cui la corte di appello dichiara sussistenti le condizioni per il relativo accoglimento.

Cass. pen. n. 41836/2014

In materia di estradizione per l'estero, l'autenticità dei titoli giustificativi della relativa domanda è garantita dal carattere ufficiale e pubblico della richiesta proveniente dallo Stato estero, alla quale siano state allegate le copie degli atti giudiziari d'interesse per la procedura estradizionale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata, la quale aveva osservato che l'invio della documentazione allegata alla domanda di estradizione, in quanto effettuato per il tramite del Ministero della Giustizia romeno, ne rendeva incontestabile la provenienza e la conformità agli originali).

In tema di mandato di arresto europeo, le richieste di esecuzione relative a reati commessi prima del 7 agosto 2002 devono essere trattate secondo la normativa estradizionale vigente prima dell'entrata in vigore della L. n. 69 del 2005, intendendosi con tale espressione non solo il diritto estradizionale europeo, ma anche la normativa nazionale integratrice della disciplina convenzionale; ciò comporta che lo Stato richiedente è tenuto a trasmettere all'Italia una formale domanda di estradizione - alla quale può ritenersi equipollente anche un mandato di arresto europeo, a condizione però che siano soddisfatti tanto i requisiti e i contenuti formali, che i profili attinenti alla competenza dell'autorità richiedente - e che la richiesta deve essere trattata dall'Italia in conformità alle disposizioni in materia di estradizione. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che la correttezza della procedura estradizionale per fatti commessi prima del 7 agosto 2002, avviata dalle Autorità rumene con apposita domanda corredata dalla relativa documentazione, potesse essere stata pregiudicata dalla precedente emissione di un m.a.e.).

Cass. pen. n. 40286/2008

In tema di estradizione per l'estero, il tardivo arrivo della domanda di estradizione e dei documenti previsti dall'articolo 700 c.p.p. comporta la revoca delle misure cautelari eventualmente adottate, ma non spiega alcun effetto sulla procedura estradizionale, che conserva la sua efficacia. (In applicazione di tale principio, la Corte ha disatteso la tesi del ricorrente secondo cui lo Stato richiedente, una volta perento l'arresto provvisorio, a causa del tardivo invio della domanda estradizionale, avrebbe dovuto presentare una nuova ed autonoma domanda ).

Cass. pen. n. 10112/2006

In materia di estradizione per l'estero l'autenticità dei titoli giustificativi della relativa domanda è garantita dal carattere ufficiale della medesima, qualora gli atti prodotti siano ad essa allegati per farne parte integrante.

Cass. pen. n. 1620/1996

Quando agli atti del procedimento sussiste la certezza che l'estradando all'estero sia la persona a cui sono attribuiti i fatti che l'autorità straniera le contesta, nessuna conseguenza negativa può trarsi dalla totale o parziale omissione delle allegazioni che l'art. 700 comma 2 lett. c) c.p.p. impone allo Stato richiedente ai fini dell'esatta individuazione del soggetto di cui è domanda l'estradizione.

Cass. pen. n. 1210/1995

A norma dell'art. 700 c.p.p. l'estradizione è consentita sulla base di una domanda alla quale sia allegata copia del provvedimento restrittivo della libertà personale nonché una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale è domandata l'estradizione, con l'indicazione del tempo e del luogo della commissione dei fatti stessi e della loro qualificazione giuridica. La disposizione non va interpretata nel senso che occorre necessariamente un'autonoma relazione sui fatti, distinta dalla domanda di estradizione e dal provvedimento restrittivo, ma vale a ribadire che i fatti stessi debbano essere dettagliatamente descritti, ove non sufficientemente rappresentati all'interno degli altri atti posti a sostegno della richiesta. Stante il riscontro dell'art. 700 c.p.p. nell'art. 39 della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Romania, resa esecutiva con L. 20 febbraio 1975, n. 127, la richiesta di estradizione priva dei requisiti anzidetti non può essere accolta.

Cass. pen. n. 138/1993

In materia di estradizione per l'estero l'autenticità dei titoli giustificativi della domanda di estradizione è garantita dall'ufficialità della richiesta da parte dell'autorità richiedente qualora gli atti prodotti siano allegati alla richiesta stessa per farne parte integrante.

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