Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 11548 del 9 marzo 2017

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di estradizione per l'estero, ai fini della regolaritā della procedura e a tutela delle garanzie della difesa, č necessario che l'estradando sia specificamente informato dei fatti posti a fondamento della domanda di estradizione. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato l'invaliditā degli atti compiuti nel procedimento essendo risultato che l'informazione, ricevuta dall'estradando a seguito dell'arresto provvisorio, nelle forme previste dagli artt. 716 e 717 cod. proc. pen., non aveva riguardato i fatti descritti nel titolo cautelare successivamente trasmesso a corredo della domanda estradizionale).

(massima n. 2)

In tema di estradizione per l'estero, l'inosservanza della disposizione contenuta nell'art. 201 disp. att. cod. proc. pen., secondo cui le domande provenienti da un'autoritā straniera nonché i relativi atti e documenti sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana, non dā luogo a nullitā. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sufficiente la traduzione in lingua italiana della ordinanza applicativa della misura cautelare, nella quale risultavano dettagliatamente descritti i fatti addebitati all'imputato).

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