Cass. pen. n. 41055/2025
In tema di mezzi di ricerca della prova, l'informativa che compendia l'analisi del materiale informatico e dei dati contenuti in memorie digitali, legittimamente sequestrati nel procedimento originario, è utilizzabile, in funzione dell'applicazione di misura cautelare, nel procedimento derivante da stralcio, senza necessità di un nuovo decreto di sequestro, salvo che si rendano indispensabili nuove acquisizioni, posto che gli esiti digitali, se estratti nel rispetto dei criteri di pertinenza, di proporzionalità e di tracciabilità, sono qualificabili come documenti ai sensi degli artt. 234 e 258 cod. proc. pen. e circolano secondo le regole ordinarie della prova documentale in fase cautelare. (Rigetta, Trib. Libertà Salerno, 16/06/2025)
Cass. pen. n. 45644/2024
In tema di sequestro probatorio, ove sia disposta la restituzione di un supporto - sia esso informatico o cartaceo - contenente dati, non è ammessa la previa estrazione di copia, posto che tale operazione, privando il titolare dei dati della disponibilità esclusiva degli stessi, realizza un autonomo vincolo, non consentito senza differente atto ablatorio. (Annulla senza rinvio, Trib. Libertà Bari, 20/05/2024)
Cass. pen. n. 42765/2019
Il tribunale, investito della richiesta di riesame di un sequestro probatorio di strumenti informatici, può legittimamente disporre, anche in assenza di una richiesta del pubblico ministero sul punto, la restituzione degli stessi previa estrazione di copia forense, in tal modo implicitamente confermando la legittimità del vincolo reale e consentendo comunque all'interessato di riottenere la disponibilità delle cose sequestrate. (Annulla con rinvio, Trib. Libertà Napoli, 02/04/2019)
Cass. pen. n. 25527/2016
In tema di sequestro probatorio, la restituzione, previo trattenimento di copia dei dati informatici estratti, dei beni materiali (server, computer e "hard disk") coercitivamente acquisiti per effettuare le operazioni di trasferimento dei dati non comporta il venir meno del vincolo, con la conseguenza che permane l'interesse a richiedere il controllo giurisdizionale sulla legittimità del sequestro. (La Corte, in una fattispecie di bancarotta fraudolenta, ritenuto ammissibile il ricorso, ha affermato la legittimità del sequestro della documentazione contabile ed extracontabile della società fallita contenuta negli hard disk restituiti all'indagato, fatto salvo il diritto di quest'ultimo a chiedere, ai sensi dell'art. 254, ultimo comma, cod. proc. pen., la distruzione delle copie di informazioni irrilevanti estratte). (Rigetta, Trib. lib. Alessandria, 28/12/2015)
Cass. pen. n. 38148/2015
In tema di sequestro probatorio, la restituzione, previo trattenimento di copia dei dati informatici estratti, dei beni materiali (server, computer e "hard disk") coercitivamente acquisiti per effettuare le operazioni di trasferimento dei dati non comporta il venir meno del vincolo, con la conseguenza che permane l'interesse a richiedere il controllo giurisdizionale sulla legittimità del sequestro al competente tribunale del riesame. (In motivazione, la Corte ha osservato che le disposizioni introdotte dalla legge 48 del 2008 riconoscono al "dato informatico", in quanto tale, e non solo al supporto che lo contiene, la caratteristica di oggetto del sequestro). (Annulla senza rinvio, Trib. lib. Cagliari, 01/07/2014)
Cass. pen. n. 29019/2010
Non è soggetto a impugnazione l'atto con cui la P.G. disponga l'estrazione di copia di atti o documenti rinvenuti all'esito di perquisizione. (Fattispecie di richiesta di riesame). (Dichiara inammissibile, Trib. lib. Trani, 08/01/2010).
Cass. pen. n. 14511/2009
Non rientra nel novero degli atti irripetibili l'attività di estrazione di copia di "file" da un computer oggetto di sequestro, dal momento che essa non comporta alcuna attività di carattere valutativo su base tecnico-scientifica, né determina alcuna alterazione dello stato delle cose, tale da recare pregiudizio alla genuinità del contributo conoscitivo nella prospettiva dibattimentale, essendo sempre comunque assicurata la riproducibilità d'informazioni identiche a quelle contenute nell'originale. (Rigetta, Trib. lib. Napoli, 22 Ottobre 2008).
Cass. pen. n. 8423/2007
Il procedimento per la restituzione delle cose sequestrate è regolato dall'art. 263 cod. proc. pen., che attribuisce la competenza a provvedere, nel corso delle indagini preliminari, al pubblico ministero, che decide con decreto motivato. L'autorità giudiziaria, inoltre, competente ai sensi dell'art. 258 cod. proc. pen. ad autorizzare il rilascio gratuito di copie autentiche di documenti sequestrati, è l'autorità che procede e, nella fase delle indagini, il pubblico ministero. In entrambe le ipotesi l'eventuale decisione negativa può essere impugnata con la procedura dell'opposizione, prevista dall'art. 263, quinto comma cod. proc. pen., davanti al giudice per le indagini preliminari, che provvede nelle forme dell'art. 127 cod. proc. pen., nel contraddittorio delle parti, con procedimento camerale. La mancata previsione del ricorso per cassazione avverso la relativa decisione non esclude che esso possa essere proposto, ma comporta limiti ai motivi ed alla cognizione del giudice di legittimità, potendo con esso dedursi solo vizi di carattere procedurale, inerenti il mancato rispetto delle forme ed il principio del contraddittorio, stabiliti a pena di nullità dall'art. 127 cod. proc. pen.. (Dichiara inammissibile, Gip Trib. Palermo, 10 Marzo 2006).
Cass. pen. n. 24225/2005
Ai sensi dell'art. 258 c.p.p., nel corso delle indagini preliminari, il potere di autorizzare il rilascio di copia di documenti sequestrati spetta al P.M. che procede alle indagini. Nel caso di rigetto della relativa istanza, la decisione negativa può essere impugnata davanti al Gip ex art. 263 c.p.p., il quale è competente pertanto a provvedere al rilascio delle copie richieste.
Cass. pen. n. 541/1999
Al detenuto in espiazione di pena va restituito, per lo meno in copia, il passaporto ritiratogli in pendenza di giudizio. Se in questa fase, invero, il provvedimento può trovare giustificazione nel pericolo di fuga e, in particolare, in funzione del divieto di espatrio, viceversa, esauritosi il giudizio di cognizione con condanna a pena detentiva non condizionalmente sospesa, viene a cessare la misura cautelare personale e, in particolare, il divieto di espatrio resta assorbito nella carcerazione, la quale elimina, di per sé, il pericolo di fuga.
Cass. pen. n. 2724/1995
L'autorità giudiziaria che, ai sensi dell'art. 258, comma primo, c.p.p., può disporre l'estrazione di copia degli atti e dei documenti sequestrati, restituendo gli originali, non è il tribunale del riesame, cui compete la restituzione solo nelle ipotesi in cui ritenga illegittimamente appreso l'oggetto del sequestro, bensì, nel corso delle indagini preliminari, lo stesso pubblico ministero che ha disposto la misura, sulla cui decisione negativa in ordine alla domanda di restituzione può eventualmente instaurarsi la procedura di opposizione di cui all'art. 263, comma quinto, c.p.p.
Cass. pen. n. 721/1992
Ai sensi dell'art. 258 c.p.p., nel corso delle indagini preliminari il potere di autorizzare il rilascio di copia di documenti sequestrati spetta al pubblico ministero che procede alle indagini e non al giudice.