L'attività di verbalizzazione da parte dell'ausiliario del giudice assume una notevole importanza all'interno del
processo penale, in cui, seguendo i principi di oralità e e del
contraddittorio, la decisione finale deve avvenire solo in base alle prove legittimamente acquisite.
In tale ottica, il verbale del dibattimento svolge non più solamente la funzione di documentare per il futuro le attività processuali in vista dell'
impugnazione, quanto piuttosto la funzione di consentire al giudice di riesaminare quanto accaduto in
dibattimento, al fine di prendere la decisione, in seguito all'inclusione del verbale nel
fascicolo per il dibattimento.
La norma in esame, al fine di conferire
pubblica fede al verbale, stabilisce che esso debba essere
sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, subito dopo la conclusione dell'udienza o la chiusura del dibattimento, e il presidente deve apporvi il
visto. In tal modo l'
autorità giudiziaria attesta la validità di quanto verbalizzato. Qualora manchi tale sottoscrizione viene a configurarsi un'ipotesi di
nullità relativa, ai sensi dell'art.
142, tuttavia sanabile a norma dell'art.
183 lett. a).
Per quanto riguarda i
nastri impressi con la stenotipia, salvo che ne debba essere data lettura prima della deliberazione ai sensi dell'art.
528, la
trascrizione in caratteri comuni deve essere svolta entro tre giorni dalla loro formazione.