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Articolo 483 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 12/04/2023]

Sottoscrizione e trascrizione del verbale

Dispositivo dell'art. 483 Codice di procedura penale

1. Subito dopo la conclusione dell'udienza o la chiusura del dibattimento, il verbale, sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, è presentato al presidente per l'apposizione del visto(1).

1-bis. Il verbale redatto in forma di documento informatico è sottoscritto dal pubblico ufficiale che lo ha redatto secondo le modalità di cui all’articolo 111 e sottoposto al presidente per l’apposizione del visto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata(2).

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 528, i nastri impressi con i caratteri della stenotipia sono trascritti in caratteri comuni non oltre tre giorni dalla loro formazione.

3. I verbali e le trascrizioni sono acclusi al fascicolo per il dibattimento [431].

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


[omissis]
1-bis. Il verbale redatto in forma di documento informatico è sottoscritto dal pubblico ufficiale che lo ha redatto secondo le modalità di cui all’articolo 111 e sottoposto al presidente per l’apposizione del visto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata.
[omissis]

__________________

(1) L'omissione della firma non genera alcuna nullità, svolgendo questa una funzione di mero controllo, non dunque di autenticazione.
(2) Comma aggiunto dal d.lgs n. 150 del 2022 (c.d. riforma "Cartabia")

Ratio Legis

Il verbale del dibattimento risponde alla funzione di promemoria a conforto del giudice che deve decidere, ai fini della consultazione in camera di consiglio, dal momento che le prove sono legittimamente acquisite nel dibattimento, secondo i principi dell'oralità e del contraddittorio.

Spiegazione dell'art. 483 Codice di procedura penale

L'attività di verbalizzazione da parte dell'ausiliario del giudice assume una notevole importanza all'interno del processo penale, in cui, seguendo i principi di oralità e e del contraddittorio, la decisione finale deve avvenire solo in base alle prove legittimamente acquisite.

In tale ottica, il verbale del dibattimento svolge non più solamente la funzione di documentare per il futuro le attività processuali in vista dell'impugnazione, quanto piuttosto la funzione di consentire al giudice di riesaminare quanto accaduto in dibattimento, al fine di prendere la decisione, in seguito all'inclusione del verbale nel fascicolo per il dibattimento.

La norma in esame, al fine di conferire pubblica fede al verbale, stabilisce che esso debba essere sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, subito dopo la conclusione dell'udienza o la chiusura del dibattimento, e il presidente deve apporvi il visto. In tal modo l'autorità giudiziaria attesta la validità di quanto verbalizzato. Qualora manchi tale sottoscrizione viene a configurarsi un'ipotesi di nullità relativa, ai sensi dell'art. 142, tuttavia sanabile a norma dell'art. 183 lett. a).

Per quanto riguarda i nastri impressi con la stenotipia, salvo che ne debba essere data lettura prima della deliberazione ai sensi dell'art. 528, la trascrizione in caratteri comuni deve essere svolta entro tre giorni dalla loro formazione.

Massime relative all'art. 483 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 3050/2007

Le trascrizioni delle fonoregistrazioni e dei nastri stenotipici di deposizioni testimoniali costituiscono parte integrante del verbale di udienza al quale sono allegate e, pertanto, ai fini della loro validità e utilizzabilità, è sufficiente la sottoscrizione di detto verbale da parte dell'ausiliario del giudice, senza che occorra la sua sottoscrizione per ogni atto di trascrizione. (Rigetta, App. Roma, 14 maggio 2004).

Cass. pen. n. 7785/1996

Il verbale di udienza fa piena prova fino a querela di falso, in quanto il nuovo codice di procedura penale, pur non prevedendo più l'istituto dell'incidente di falso, non ha innovato riguardo al regime di efficacia dell'atto pubblico qual è sancito dalla norma generale dell'art. 2700 c.c. Infatti il cosiddetto incidente di falso non aveva alcuna delle caratteristiche dell'impugnazione penale, risolvendosi in una denuncia di falso, la quale, anche sotto il vigore del nuovo codice penale, è ammissibile, mentre l'art. 139, quarto comma, c.p.p. presuppone la piena efficacia probatoria del verbale, fondata sulla disciplina generale dell'art. 2700 c.c., secondo quanto risulta dalla relazione al codice di rito (pagina 51) ed anche dal particolare controllo derivante dall'apposizione del visto ex art. 483, primo comma, c.p.p. (Fattispecie relativa a semplice «correzione» non udita dalla ricorrente e dal suo difensore, di un verbale dibattimentale).

Cass. pen. n. 1470/1992

L'art. 483 c.p.p. 1988 non considera come causa di nullità del verbale di dibattimento l'omissione della sottoscrizione da parte del giudice, ma anzi prevede solo l'apposizione da parte di questi di un semplice «visto» meramente certificativo di una esercitata funzione di controllo. (La Cassazione ha precisato che essendo il verbale atto del pubblico ufficiale che lo ha redatto — il quale attraverso la sottoscrizione attribuisce ad esso autenticità e pubblica fede — solo la mancanza di sottoscrizione da parte di costui può produrre nullità).

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