Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1470 del 12 febbraio 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 483 c.p.p. 1988 non considera come causa di nullitą del verbale di dibattimento l'omissione della sottoscrizione da parte del giudice, ma anzi prevede solo l'apposizione da parte di questi di un semplice «visto» meramente certificativo di una esercitata funzione di controllo. (La Cassazione ha precisato che essendo il verbale atto del pubblico ufficiale che lo ha redatto — il quale attraverso la sottoscrizione attribuisce ad esso autenticitą e pubblica fede — solo la mancanza di sottoscrizione da parte di costui puņ produrre nullitą).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.