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Articolo 454 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Presentazione della richiesta del pubblico ministero

Dispositivo dell'art. 454 Codice di procedura penale

1. Entro novanta giorni dalla iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335, il pubblico ministero trasmette la richiesta di giudizio immediato alla cancelleria del giudice per le indagini preliminari(1).

2. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove.

2-bis. Qualora non abbia proceduto ai sensi dell'articolo 268, commi 4, 5 e 6, con la richiesta il pubblico ministero deposita l'elenco delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti ai fini di prova. Entro quindici giorni dalla notifica prevista dall'articolo 456, comma 4, il difensore può depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Sull'istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto dell'istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore può avanzare al giudice istanza affinché si proceda nelle forme di cui all'articolo 268, comma 6. Il termine di cui al presente comma può essere prorogato di dieci giorni su richiesta del difensore(2)(3).

Note

(1) Non basta l'evidenza dei fatti, essendo necessario che questa affiori repentinamente, nei primi tre mesi di indagine, così da circoscrivere il ricorso a tale rito speciale che impone un sostanzioso sacrificio alla difesa.
(2) Tale comma è stato inserito dall’art. 2, comma 1, lettera o) del D. L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7.
Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7, ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 30 aprile 2020".
(3) Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7, come modificato dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28, ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 che sono di immediata applicazione".

Ratio Legis

A fronte di un'evidenza di colpevolezza, il legislatore ha ritenuto ragionevole sopprimere l'udienza preliminare, fase preordinata a tale verifica, dando vita al rito speciale in questione.

Spiegazione dell'art. 454 Codice di procedura penale

La norma in oggetto stabilisce che la richiesta del pubblico ministero in merito al giudizio immediato deve essere necessariamente trasmessa al giudice per le indagini preliminari entro novanta giorni dall'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro, unitamente al fascicolo del pubblico ministero.

Al di là di tale termine, il p.m. può richiedere l'immediato entro centottanta giorni dall'iscrizione di cui sopra qualora l'indagato si trovi sottoposto alla custodia cautelare (c.d. giudizio immediato custodiale), sempre con il limite di non arrecare pregiudizio alle indagini. Tuttavia, è bene precisare che in tale ipotesi vi deve essere una sorta di giudicato interno, dato dal fatto che è già stato definito il procedimento di riesame della misura cautelare, oppure sono scaduti i termini per proporlo (v, art. 453 comma 1 bis).

Massime relative all'art. 454 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 43613/2018

Non è causa di nullità del decreto che dispone il giudizio immediato la mancata notifica all'imputato, unitamente al provvedimento, della richiesta del pubblico ministero, non determinandosi alcuna violazione del diritto di difesa, e comunque, ostandovi il principio di tassatività delle nullità.

Cass. pen. n. 19665/2018

Il termine di novanta giorni previsto dall'art. 454, comma 1, cod. proc. pen. per la richiesta di giudizio immediato decorre dalla data in cui il pubblico ministero ha iscritto nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. il nome della persona cui il reato è attribuito, senza che alcun sindacato sulla sua decorrenza sia esperibile a fronte di tale decisione, pur potendo dar luogo l'eventuale tardiva iscrizione del nome della persona cui il reato è attribuito nel relativo registro a responsabilità disciplinare del pubblico ministero.

Cass. pen. n. 14039/2015

La richiesta di giudizio immediato può essere presentata dal pubblico ministero nei confronti dell'imputato in stato di custodia cautelare dopo la conclusione del procedimento dinanzi al tribunale del riesame e prima ancora che la decisione sia divenuta definitiva. (Nella specie, in cui la S.C. ha ritenuto infondata l'eccezione difensiva, la richiesta di giudizio immediato era stata depositata prima del deposito delle motivazioni della decisione di rigetto emessa dal tribunale del riesame).

Cass. pen. n. 52037/2014

In caso di indagato in stato di custodia cautelare, il Pubblico Ministero può richiedere alternativamente, quando ne sussistano i rispettivi presupposti, il giudizio immediato fondato sull'evidenza della prova di cui all'art. 453, comma primo, c.p.p., ovvero quello cosiddetto custodiale di cui ai commi primo-bis e primo-ter della medesima disposizione.

Cass. pen. n. 42979/2014

L'inosservanza dei termini di novanta e centottanta giorni, assegnati al pubblico ministero per la richiesta, rispettivamente, di giudizio immediato ordinario e cautelare, è rilevabile dal giudice per le indagini preliminari. (In motivazione, le Sezioni Unite hanno specificato che il rispetto dei termini per la formulazione della richiesta costituisce un presupposto di ammissibilità del rito, in virtù del nesso che lega, in tale tipo di giudizio, la non particolare complessità delle indagini, l'evidenza della prova o lo stato detentivo dell'accusato, e le peculiari esigenze di celerità e di risparmio di risorse processuali che ispirano l'istituto).

La decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari dispone il giudizio immediato non può essere oggetto di ulteriore sindacato. (In motivazione, la Corte ha osservato che il provvedimento adottato dal Gip chiude una fase di carattere endoprocessuale priva di conseguenze rilevanti sui diritti di difesa dell'imputato, salva l'ipotesi in cui il giudice del dibattimento rilevi che la richiesta del rito non è stata preceduta da un valido interrogatorio o dall'invito a presentarsi, integrandosi in tal caso la violazione di una norma procedimentale concernente l'intervento dell'imputato, sanzionata di nullità a norma degli artt. 178, comma primo, lett. c) e 180 c.p.p.).

Cass. pen. n. 41777/2013

La Corte di cassazione qualora verifichi che nel corso del dibattimento, instaurato a seguito di giudizio immediato, siano state utilizzate prove acquisite oltre il termine di 90 giorni dall'iscrizione dell'indagato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. deve annullare senza rinvio la sentenza di primo e secondo grado nonchè il decreto di giudizio immediato e trasmettere gli atti al P.M. per l'esercizio ordinario dell'azione penale. (Fattispecie in cui era stata utilizzata una prova testimoniale di un minore vittima di violenze sessuali, acquisita in un incidente probatorio svoltosi oltre il termine di 90 giorni).

Cass. pen. n. 10109/2005

Non è abnorme, in tema di giudizio immediato, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari respinga la richiesta del P.M. in quanto presentata oltre novanta giorni dopo l'iscrizione della notizia di reato, posto che il rigetto corrisponde ad un potere funzionalmente riconosciuto al giudice, e non determina una stasi processuale non risolubile, potendo l'azione penale essere ancora esercitata nelle forme ordinarie.

Cass. pen. n. 26305/2004

Il termine di novanta giorni previsto dall'art. 454 comma 1 c.p.p. per la richiesta di giudizio immediato da parte del P.M. ha carattere tassativo per quanto attiene al compimento delle indagini, pur se limitatamente a quelle investigazioni da cui emerge l'evidenza della prova, e non agli ulteriori accertamenti ad esse complementari, non utilizzabili ai fini della decisione sulla richiesta di giudizio immediato, ma acquisibili, secondo le regole generali, nel dibattimento; mentre ha natura di termine ordinatorio quanto alla richiesta del rito che può legittimamente essere presentata oltre il novantesimo giorno dalla data di iscrizione del nominativo dell'indagato nel registro delle notizie di reato.

Cass. pen. n. 32722/2003

In tema di giudizio immediato, il carattere tassativo che deve riconoscersi, limitatamente al completamento delle indagini, al termine di 90 giorni previsto dall'art. 454 c.p.p. (dovendosi invece il detto termine riguardare come ordinatorio, relativamente alla presentazione della richiesta di emissione del decreto di citazione a giudizio), riguarda soltanto le indagini dalle quali deve risultare l'evidenza della prova e non già le eventuali, ulteriori indagini, i cui risultati, direttamente non utilizzabili, potranno però essere acquisiti, con le debite forme, in dibattimento, al fine di arricchire il materiale probatorio.

Non è causa di nullità del decreto che dispone il giudizio immediato la eventuale incompletezza degli atti trasmessi, a corredo della relativa richiesta, dal pubblico ministero al giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'art. 454, comma 2, c.p.p.

Cass. pen. n. 24793/2003

Ai sensi dell'art. 454, comma 2, c.p.p. il pubblico ministero che richiede il giudizio immediato ha l'obbligo di trasmettere al giudice tutti gli atti relativi al procedimento senza poter operare alcuna selezione di sorta, ma tale obbligo non può riguardare anche atti che non fanno parte di quel procedimento e che eventualmente vengano acquisiti nel successivo giudizio di merito ai sensi dell'art. 507 c.p.p.

Cass. pen. n. 8878/2003

Il provvedimento con il quale il tribunale dichiara la nullità del decreto di giudizio immediato, per l'avvenuta trasmissione della relativa richiesta oltre il termine di novanta giorni previsto dall'art. 454 c.p.p. non è abnorme, in quanto non si pone al di fuori dell'ordinamento giuridico, rientrando invece nel normale esercizio dei poteri e dei doveri che competono al giudice del dibattimento, né determina la stasi del processo, potendo il P.M. comunque promuovere il giudizio ordinario.

Cass. pen. n. 24617/2001

È abnorme, in quanto determina la stasi del processo, il provvedimento con il quale il tribunale dichiara la nullità del decreto di giudizio immediato, con contestuale restituzione degli atti al P.M., per l'avvenuta trasmissione della relativa richiesta oltre il termine di novanta giorni previsto dall'art. 454 c.p.p., giacché tale termine non è previsto a pena di decadenza.

Cass. pen. n. 1245/1998

L'ammissione del giudizio immediato è sempre insindacabile da parte del giudice del dibattimento. (Nell'occasione la Corte ha precisato che la constatazione della mancanza dell'evidenza della prova non potrebbe mai condurre ad una regressione del processo ad una fase precedente e meno garantita; che la tardività della richiesta del pubblico ministero, per la cui presentazione è previsto un termine non perentorio, non incide né sull'iniziativa nell'esercizio dell'azione penale, né limita i diritti della difesa; e che l'omissione dell'interrogatorio dell'accusato prima della formulazione della richiesta viene in rilievo non quale carenza di un presupposto del rito, bensì in quanto violazione di una norma procedimentale concernente l'intervento dell'imputato, sanzionata di nullità a norma degli artt. 178, lett. c, e 180 c.p.p.).

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