Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1245 del 31 gennaio 1998

(6 massime)

(massima n. 1)

In tema di false comunicazioni sociali, qualora la redazione di falsa contabilità serva di supporto alla falsa rappresentazione della realtà sociale offerta dal bilancio, chiunque, benché estraneo, contribuisca a tali artifici contabili, nella prospettiva della futura dissimulazione di una riserva occulta nei bilanci di esercizio di una società, offre un contributo causale determinante alla condotta criminosa punita dall'art. 2621 c.c., e ciò a maggior ragione quando le sue capacità tecniche professionali siano tali da rassicurare l'amministratore sull'efficacia del risultato dissimulatorio.

(massima n. 2)

In tema di giudizio immediato, il presupposto di ammissibilità del rito costituito dall'evidenza della prova deve essere inteso nel senso che, sulla base di tutte le risultanze delle indagini preliminari, debba escludersi che il contraddittorio tra le parti possa condurre alla pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere nell'udienza preliminare.

(massima n. 3)

L'ammissione del giudizio immediato è sempre insindacabile da parte del giudice del dibattimento. (Nell'occasione la Corte ha precisato che la constatazione della mancanza dell'evidenza della prova non potrebbe mai condurre ad una regressione del processo ad una fase precedente e meno garantita; che la tardività della richiesta del pubblico ministero, per la cui presentazione è previsto un termine non perentorio, non incide né sull'iniziativa nell'esercizio dell'azione penale, né limita i diritti della difesa; e che l'omissione dell'interrogatorio dell'accusato prima della formulazione della richiesta viene in rilievo non quale carenza di un presupposto del rito, bensì in quanto violazione di una norma procedimentale concernente l'intervento dell'imputato, sanzionata di nullità a norma degli artt. 178, lett. c, e 180 c.p.p.).

(massima n. 4)

La connessione «occasionale» di cui all'art. 12, lett. c), c.p.p. deve consistere in un collegamento specificamente rilevante sul piano giuridico sostanziale, non solo sul piano «narrativo», della prova, della ricostruzione o della valutazione del fatto. (Nell'affermare detto principio la Corte, pronunciandosi in tema di competenza determinata dalla connessione, ha precisato che il concetto di occasionalità evocato dalla norma processuale deve essere inteso in un senso che gli attribuisca uno specifico rilievo ai fini dell'applicazione di norme di diritto sostanziale che incidano sulla configurazione, anche solo circostanziale, della fattispecie, ed ha pertanto ritenuto irrilevante ai fini della determinazione della competenza il collegamento esistente tra i reati attribuiti a due soggetti imputati in procedimenti diversi, pur avendo esso avuto una limitata valenza ai soli fini della valutazione dei fatti).

(massima n. 5)

La creazione di riserve occulte e l'utilizzazione extrabilancio di fondi sociali non sono di per sè sufficienti ad integrare il delitto di appropriazione indebita; deve infatti escludersi che possa essere qualificata come distrattiva, e tantomeno come appropriativa, un'erogazione di danaro che, pur compiuta in violazione delle norme organizzative della società, risponda a un interesse riconducibile anche indirettamente all'oggetto sociale; è da ritenersi, infatti, che per aversi appropriazione sia necessaria una condotta che non risulti giustificata o giustificabile come pertinente all'azione o all'interesse della società, in quanto può accadere che una persona giuridica, attraverso i suoi organi, persegua i propri scopi con mezzi illeciti, senza che ciò comporti di per sè l'interruzione del rapporto organico. Da ciò consegue che né il versamento dei fondi extrabilancio su conti non formalmente riconducibili alla società né la destinazione di tali fondi al perseguimento con mezzi illeciti degli interessi sociali integrano gli estremi dell'appropriazione indebita, fermo restando comunque che il gestore di tali occulte riserve deve ritenersi gravato da un rigoroso onere di provarne l'effettiva destinazione allo scopo predetto. (Fattispecie in tema di finanziamenti illeciti a partiti politici; nell'occasione la Corte ha precisato che l'appropriazione indebita è invece configurabile, e concorre pertanto con il delitto di cui all'art. 7 L. 2 maggio 1974, n. 195, allorché l'illecito finanziamento di partiti politici con fondi occulti sia erogato nell'interesse personale ed esclusivo dell'amministratore).

(massima n. 6)

Poiché il decreto di archiviazione ha per oggetto la notizia di reato, non il fatto, e impedisce l'avvio di un procedimento, non il giudizio su un'imputazione, l'intervenuta archiviazione non può precludere l'integrazione nel dibattimento a norma degli artt. 516, 517 e 518 c.p.p. dell'oggetto di un'azione penale già esercitata e di un processo già instaurato, quando e nei limiti in cui una tale integrazione sia in quel processo consentita. (In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il motivo con il quale il ricorrente denunciava la nullità della sentenza ex art. 178, lett. b, c.p.p., per l'improcedibilità dell'azione penale in ordine ad un reato contestatogli nel dibattimento ai sensi dell'art. 517 c.p.p., deducendo che per il medesimo fatto era intervenuto decreto di archiviazione prima dell'esercizio dell'azione penale e che mancava la necessaria autorizzazione del giudice per le indagini preliminari).

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