(massima n. 1)
Non č consentito alla cancelleria del giudice effettuare comunicazioni o notificazioni al pubblico ministero mediante l'utilizzo della posta elettronica personale o anche certificata (PEC), atteso il mancato richiamo dell'art. 153 cod. proc. pen. da parte dell'art. 16, commi 4 e 9, lett. c-bis), d.l. 12 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sicchč i termini per la proposizione dell'appello decorrono dal giorno in cui la parte pubblica ha avuto materiale consegna del provvedimento da impugnare o dell'avviso di deposito dello stesso. (Annulla in parte con rinvio, Corte Assise Appello Torino, 24/11/2020)