Cassazione penale Sez. I sentenza n. 41160 del 9 dicembre 2002

(5 massime)

(massima n. 1)

In tema di inutilizzabilità, quando questa sia prevista solo come conseguenza dell'inosservanza di determinati adempimenti, la sua sussistenza può essere affermata unicamente a condizione che detta inosservanza risulti positivamente dimostrata, per cui non può ritenersi sufficiente la sola mancanza, in atti, della prova documentale dell'adempimento di cui, di volta in volta, si fa questione, a meno che detta prova, nella fase procedimentale in cui la questione viene sollevata, non sia espressamente richiesta dalla legge. (Nella specie, in applicazione di tale principio, è stato escluso che, in sede di riesame, potesse essere validamente sostenuta l'inutilizzabilità di dichiarazioni accusatorie rese da soggetti in stato di detenzione per il solo fatto che non erano state trasmesse al tribunale le registrazioni fonografiche previste dall'art. 141 bis c.p.p.).

(massima n. 2)

In tema di valutazione della prova costituita da dichiarazioni raccolte a verbale, nessuna norma prevede che, allorché il verbale sia redatto tanto con la stenotipia quanto con uso di altro mezzo meccanico o, in mancanza, con la scrittura manuale, la prima di dette forme debba prevalere, quanto ad attendibilità, sulle altre, essendo la stenotipia null'altro che uno dei mezzi previsti dall'art. 134, comma 2, c.p.p., per la redazione dei verbali, tanto se integrali quanto se riassuntivi.

(massima n. 3)

L'art. 64 c.p.p., nel prevedere, a pena di inutilizzabilità, che l'interrogatorio venga preceduto dalle avvertenze indicate nel comma 3, non prescrive, per tali avvertenze, alcuna formula sacramentale, per cui nulla esclude che esse possano essere date anche in forma sintetica, purché sufficientemente chiara.

(massima n. 4)

L'inutilizzabilità di atti processuali (nella specie, di dichiarazioni etero-accusatorie contenute in un verbale di interrogatorio) conseguente all'omissione di adempimenti formali è configurabile soltanto se quest'ultima risulti positivamente dimostrata e non anche quando essa sia meramente ipotizzabile per l'assenza di prova documentale degli adempimenti di cui si tratta, quando l'esistenza di una siffatta prova, nella fase procedimentale in cui la questione viene sollevata, non sia espressamente prevista dalla legge. (Fattispecie relativa ad asserita mancanza di registrazione fonografica di interrogatorio desunta dalla omessa trasmissione dei relativi nastri magnetici al tribunale del riesame).

(massima n. 5)

Le avvertenze che l'art. 64, comma 3, c.p.p. prescrive siano eseguite prima dell'inizio dell'interrogatorio nei confronti della persona che deve renderlo possono essere validamente date in qualunque forma, anche sintetica, purché sufficientemente chiara, non essendo prescritta dalla legge alcuna formula sacramentale. (Nella specie, in cui risultavano difformità tra il testo del verbale stenotipico e quello del verbale riassuntivo redatto manualmente, la Corte, pur escludendo una attendibilità prevalente del primo sul secondo, ha ritenuto soddisfatta la prescrizione della norma citata con la preventiva assicurazione fornita dal P.M. all'interrogato che egli avrebbe avuto le «garanzie» e che sarebbero valse nei suoi confronti le incompatibilità degli artt. 197 e 197 bis c.p.p.).

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