(massima n. 1)
Non sussiste nullità, conformemente al principio di tassatività, con riferimento a verbali di udienza di convalida dell'arresto - e della consecutiva ordinanza - redatti e sottoscritti dal solo magistrato e non dall'ausiliario che lo deve assistere e sia rimasto tuttavia assente, sicché la mancata compilazione del verbale da parte di quest'ultimo costituisce una mera irregolarità formale.