Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 3352 del 11 febbraio 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

Non sussiste nullitą, conformemente al principio di tassativitą, con riferimento a verbali di udienza di convalida dell'arresto - e della consecutiva ordinanza - redatti e sottoscritti dal solo magistrato e non dall'ausiliario che lo deve assistere e sia rimasto tuttavia assente, sicché la mancata compilazione del verbale da parte di quest'ultimo costituisce una mera irregolaritą formale.

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