Cass. pen. n. 15821/2019
Non è nulla, in difetto di specifica previsione, la sentenza deliberata in assenza di documenti che, acquisiti al fascicolo processuale e andati dispersi nel corso del procedimento, non siano stati adeguatamente ricostituiti da parte del giudice. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che, anche a voler ritenere illegittima la decisione del giudice di merito di disporre la ricostituzione, ai sensi degli artt. 112 e 113 cod. proc. pen., degli atti del procedimento mancanti senza richiedere, altresì, la produzione di copia dei documenti dispersi, da tale violazione non sarebbe desumibile alcuna ipotesi di nullità). (Annulla ai soli effetti civili, Corte Appello Torino, 12/01/2018)
Cass. pen. n. 50406/2014
In tema di surrogazione di copie agli originali mancanti, non è abnorme il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare disponga di ufficio la ricostituzione del fascicolo processuale ex art. 112 cod. proc. pen., ordinando a chi detiene le copie di atti e documenti acquisiti, ma fortuitamente dispersi, di consegnarle alla cancelleria, poiché si tratta di esplicazione di un potere finalizzato ad evitare la dispersione del compendio probatorio, e non, invece, ad una integrazione probatoria. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima l'ordinanza con cui il giudice dell'udienza preliminare aveva ordinato ai difensori di depositare copia delle cartelle cliniche sequestrate nelle indagini preliminari, che erano state affidate in custodia alla P.G. ed erano andate smarrite nel corso di un trasloco). (Dichiara inammissibile, Gip Trib. Roma, 23/04/2014)
Cass. pen. n. 9269/2010
In assenza di previsione di uno specifico procedimento nella disciplina del processo civile, è possibile, per procedere alla ricostituzione di atti giudiziari, applicare analogicamente le specifiche norme di cui agli artt. 112 e 113 cod. proc. pen. . L'applicazione analogica di tale disciplina, estensibile anche al giudizio di cassazione, si lascia preferire a quella dettata da altre disposizioni dell'ordinamento in generale per la ricostituzione di atti e documenti, ivi compresi quelli giudiziari, come il r.d.l. 15 novembre 1925, n. 2071, atteso che esso si riferisce ad eventi eccezionali di natura generale. (Fattispecie relativa alla ritenuta ammissibilità della ricostituzione di una sentenza della Corte di cassazione andata smarrita con l'ordine di inserimento di una copia conforme all'originale nel registro delle sentenze, con attestazione dell'avvenuta sottoscrizione del Presidente ed allegazione della stessa ordinanza di ricostruzione). (Dichiara ammissibile, Corte Cass. Roma, 04/12/1996).
Cass. pen. n. 4942/2008
La querela può essere oggetto sia della surrogazione di copie che, ove non sia possibile provvedere in tal modo, della ricostituzione di atti. (Rigetta, Trib. Cagliari, 4 Aprile 2008).
Cass. pen. n. 1396/2006
Nel procedimento di esecuzione, l'acquisizione di atti, anche in copia, del procedimento di cognizione (salvo che trattasi di atti mancanti di cui debbasi ricostruire il contenuto) non costituisce attività istruttoria soggetta alle regole del contraddittorio, dal momento che l'intero fascicolo del procedimento di cognizione deve ritenersi sempre a disposizione del giudice dell'esecuzione che lo può (e, il più dello volte, lo deve) consultare. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto legittima l'acquisizione, al di fuori del contraddittorio, da parte del giudice dell'esecuzione, mediante richiesta alla polizia giudiziaria che lo aveva a suo tempo eseguito, di un decreto di sequestro emesso nel corso del procedimento di cognizione).
Cass. pen. n. 3477/2000
L'allegazione al ricorso della parte civile del verbale di deposito della querela, con le attestazioni della sua autenticità, non costituisce una produzione probatoria, che non sarebbe ammissibile nel giudizio di cassazione neppure con riferimento a una prova documentale, bensì un'attività intesa alla surrogazione, a norma dell'art. 112 c.p.p., di un atto del procedimento andato smarrito e questa attività pseudoistruttoria, intesa a ricostituire nella sua integralità il fascicolo degli atti del procedimento, è da ritenere consentita anche nel giudizio di cassazione, in particolare quando è destinata a consentire la decisione su questioni processuali rispetto alle quali il giudizio di legittimità si estende al fatto.
Cass. pen. n. 1324/1994
Nessuna norma processuale richiede la certificazione ufficiale di conformità per l'efficacia probatoria delle copie fotostatiche; al contrario, vige nel nostro sistema processuale il principio di libertà della prova sia per i fatti-reato sia per gli atti del processo, come può evincersi dall'art. 234 c.p.p. e dalla stessa direttrice n. 1 della legge delega per il nuovo codice, che stabilisce la massima semplificazione processuale con eliminazione di ogni atto non essenziale. (Nella specie la Suprema Corte, escluso che tale certificazione sia richiesta, in particolare, dagli artt. 112 c.p.p. e 40 att. stesso codice, che riguardano le copie di originali smarriti, distrutti o sottratti, ha ritenuto che la fotocopia esibita appariva idonea allo scopo, mentre il P.G. aveva sostenuto che la divergenza tra la data di notificazione risultante nell'originale e quella risultante nella copia notificata all'imputato non era dimostrata, in quanto il documento esibito dal ricorrente era una copia fotostatica priva della certificazione).