Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1324 del 6 ottobre 1994

(2 massime)

(massima n. 1)

Nel caso in cui sulla copia consegnata all'imputato appaia dubbia l'identificazione della data di notificazione che fa decorrere il termine per opporsi al decreto penale di condanna - nella specie la data, scritta a mano, era leggibile come 17 febbraio 1993 o come 19 febbraio 1993 - quest'ultima, in base al principio in dubio pro reo, deve assumersi come data della notificazione e, qualora sia diversa da quella della notificazione risultante dall'originale (11 febbraio 1993), deve applicarsi la disposizione del comma 2 dell'art. 168 c.p.p., secondo cui «quando vi è contraddizione tra la relazione scritta sulla copia consegnata e quella contenuta nell'originale, valgono per ciascun interessato le attestazioni contenute nella copia notificata». (Fattispecie relativa ad annullamento di ordinanza che dichiarava inammissibile l'opposizione perché proposta oltre il termine prescritto).

(massima n. 2)

Nessuna norma processuale richiede la certificazione ufficiale di conformità per l'efficacia probatoria delle copie fotostatiche; al contrario, vige nel nostro sistema processuale il principio di libertà della prova sia per i fatti-reato sia per gli atti del processo, come può evincersi dall'art. 234 c.p.p. e dalla stessa direttrice n. 1 della legge delega per il nuovo codice, che stabilisce la massima semplificazione processuale con eliminazione di ogni atto non essenziale. (Nella specie la Suprema Corte, escluso che tale certificazione sia richiesta, in particolare, dagli artt. 112 c.p.p. e 40 att. stesso codice, che riguardano le copie di originali smarriti, distrutti o sottratti, ha ritenuto che la fotocopia esibita appariva idonea allo scopo, mentre il P.G. aveva sostenuto che la divergenza tra la data di notificazione risultante nell'originale e quella risultante nella copia notificata all'imputato non era dimostrata, in quanto il documento esibito dal ricorrente era una copia fotostatica priva della certificazione).

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