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Articolo 359 ter Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/09/2026]

Identificazione e localizzazione mediante sistemi di intelligenza artificiale per l'identificazione biometrica remota in tempo reale

Dispositivo dell'art. 359 ter Codice di procedura penale

1. (1)Quando occorre confermare l'identificazione di una persona nei confronti della quale vi sono sufficienti indizi della commissione di uno dei delitti di cui all'allegato II al regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, ovvero procedere alla ricerca mirata, ivi compresa la localizzazione, di una persona indiziata dei medesimi delitti, può essere autorizzato l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale per l'identificazione biometrica remota in tempo reale.

2. Quando occorre procedere alla ricerca di un latitante ai fini dell'esecuzione di un'ordinanza che dispone una misura cautelare coercitiva per uno dei delitti indicati al comma 1, ovvero di un ordine di esecuzione non sospeso che dispone la carcerazione per i medesimi delitti, può essere autorizzata la localizzazione della persona ricercata tramite identificazione biometrica remota in tempo reale con l'uso di sistemi di intelligenza artificiale, procedendo al confronto dei suoi dati biometrici con quelli di individui memorizzati in una banca dati di riferimento.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il confronto biometrico avviene esclusivamente con una banca dati di riferimento adeguata per ciascuna delle finalità di cui ai medesimi commi, contenente i dati biometrici e le relative informazioni identificative, ove disponibili, riferiti alle persone, anche non identificate, di cui ai medesimi commi 1 e 2. La banca dati di cui al primo periodo può essere derivata da dati contenuti in banche dati in uso alla polizia giudiziaria o tenute da altre pubbliche amministrazioni e accessibili alla stessa o all'autorità giudiziaria, ovvero da immagini, filmati o altri elementi biometrici acquisiti legalmente nell'ambito delle indagini. Il contenuto della banca dati di cui al primo periodo è formato appositamente per ciascun utilizzo, con i soli dati biometrici pertinenti alla specifica finalità, che sono cancellati al termine della validità dell'autorizzazione, in modo da garantire che il set di confronto sia specifico per ciascuna autorizzazione e non sia suscettibile di alimentazione incrementale rispetto alle autorizzazioni pregresse. È in ogni caso vietato l'uso di banche dati biometriche alimentate, in tutto o in parte, mediante tecniche di scraping non mirato, ovvero costituite in violazione delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

4. Con le stesse modalità di cui ai commi 1, 2 e 3 può essere autorizzata la ricerca mirata, nell'ambito di un procedimento penale, di specifiche vittime di sottrazione, tratta di esseri umani o sfruttamento sessuale di esseri umani.

5. Nei casi di cui ai commi da 1 a 4 il pubblico ministero richiede l'autorizzazione all'impiego del sistema di intelligenza artificiale per l'identificazione biometrica remota in tempo reale al giudice per le indagini preliminari.

6. Il giudice per le indagini preliminari autorizza l'impiego del sistema di intelligenza artificiale di cui al comma 5 con decreto motivato. Nel provvedimento di autorizzazione è delimitata l'area geografica di applicazione, sono indicate le persone specificamente ricercate ed è determinato il tempo strettamente necessario, che non può in ogni caso superare i quindici giorni, prorogabili dal giudice, con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero, per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano le condizioni. L'autorizzazione può essere concessa soltanto previa effettuazione delle valutazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1689.

7. Quando ricorrono ragioni di urgenza e vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare pregiudizio grave e irreparabile per le finalità di cui ai commi da 1 a 4, il pubblico ministero, con provvedimento adottato nel rispetto delle indicazioni di cui al comma 6, secondo periodo, dispone l'utilizzo del sistema di intelligenza artificiale per l'identificazione biometrica remota in tempo reale con decreto motivato. Il decreto è comunicato immediatamente e comunque non oltre ventiquattro ore al giudice per le indagini preliminari, il quale, se ne ricorrono i presupposti, nelle successive quarantotto ore, convalida il provvedimento e autorizza la prosecuzione. Negli stessi casi di cui al primo periodo, se non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero, all'attivazione del sistema di identificazione biometrica remota in tempo reale provvedono gli ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, senza ritardo e comunque entro le successive dodici ore, trasmettono la richiesta di autorizzazione al pubblico ministero, il quale, se ne ricorrono i presupposti, richiede al giudice la convalida entro ventiquattro ore dall'avvio del sistema. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, nelle successive quarantotto ore, convalida il provvedimento e autorizza la prosecuzione dell'attività, con le indicazioni di cui al comma 6.

8. I risultati forniti dai sistemi di intelligenza artificiale non possono essere utilizzati qualora gli stessi siano stati impiegati fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dai commi 6 e 7. In questi casi, tutti i dati personali, i risultati e gli output acquisiti e prodotti sono cancellati, salvo che costituiscano corpo del reato.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 13, comma 1) del D.Lgs. 9 settembre 2026, n. 160.

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