Specularmente a quanto previsto dall'articolo
72 (che si occupa della revoca dell'
ordinanza di sospensione del procedimento per incapacità processuale dell'imputato), la norma in commento stabilisce che, qualora sia accertata la
irreversibile incapacità processuale dell'imputato e quindi la sua inidoneità ad esercitare correttamente i propri diritti e le proprie facoltà all'interno del procedimento, il giudice è tenuto a revocare comunque l'ordinanza di sospensione di cui sopra, per poi pronunciare
sentenza di non doversi procedere, a meno che non ricorrano i presupposti per l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca. La confisca è invece compatibile con la sentenza di non doversi procedere.
Specularmente a quanto previsto dall'articolo
72 (che si occupa della revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento per incapacità processuale dell'imputato), la norma in commento stabilisce che, qualora sia accertata la
irreversibile incapacità processuale dell'imputato e quindi la sua inidoneità ad esercitare correttamente i propri diritti e le proprie facoltà all'interno del procedimento, il giudice è tenuto a revocare comunque l'ordinanza di sospensione di cui sopra, per poi pronunciare
sentenza di non doversi procedere, a meno che non ricorrano i presupposti per l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla
confisca. La confisca è invece compatibile con la sentenza di non doversi procedere.