Premesso che la morte dell'
imputato rappresenta innanzitutto una causa estintiva del reato. La relativa disciplina è subordinata a quanto prescritto dall'art.
129, comma 2, ai sensi del quale al giudice, se risulta accertata la morte dell'imputato, non è precluso adottare la formula di merito,
quando è evidente che il fatto no sussiste, che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato
. Tale ordine logico-giuridico di pronunce rileva per l'efficacia della sentenza di assoluzione negli eventuali giudizi civili o amministrativi.
Il comma 2 del presente articolo precisa che la
sentenza di non luogo a procedere non impedisce l'esercizio dell'
azione penale contro la stessa persona e per il medesimo fatto, qualora si accerti che l'imputato in realtà non è morto. Con tale enunciato il legislatore ha inserito un'eccezione al principio del
ne bis in idem, per chiari motivi di ragionevolezza sistematica.