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Articolo 66 bis Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 25/08/2024]

Verifica dei procedimenti a carico dell'imputato

Dispositivo dell'art. 66 bis Codice di procedura penale

1. In ogni stato e grado del procedimento, quando risulta che la persona sottoposta alle indagini o l'imputato è stato segnalato, anche sotto diverso nome, all'autorità giudiziaria quale autore di un reato commesso antecedentemente o successivamente a quello per il quale si procede, sono eseguite le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente ai fini dell'applicazione della legge penale(1).

Note

(1) Tale articolo è stato introdotto dall'art. 12 del D.L. 27 luglio 2005, n. 144 convertito con modificazioni nella L. 31 luglio 2005 n. 155 recante norme in materia di terrorismo.

Spiegazione dell'art. 66 bis Codice di procedura penale

Al chiaro scopo di evitare possibili errori nell'applicazione dei benefici penali, come anche di istituti quali la recidiva, la norma in esame prevede l'obbligo di informazione tra le varie autorità giudiziarie. Quando quest'ultima rileva che l'imputato è già stato segnalato, anche sotto falso nome, per la commissione di un reato, sia prima che dopo ai fatti per cui si procede, essa lo deve segnalare, in ogni stato e grado del processo.

Tramite tale dovere di colleganza viene assicurato in maniera più precisa la corretta applicazione della legge penale, evitando errori e mancanze.

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