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Articolo 29 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Cessazione del conflitto

Dispositivo dell'art. 29 Codice di procedura penale

1. I conflitti previsti dall'articolo 28 cessano per effetto del provvedimento di uno dei giudici che dichiara, anche di ufficio, la propria competenza o la propria incompetenza.

Ratio Legis

Si tratta della risoluzione consensuale: il legislatore ha, infatti, voluto disporre una norma che consenta di risolvere i conflitti senza dover necessariamente ricorrere all'intervento della Corte di cassazione.

Spiegazione dell'art. 29 Codice di procedura penale

Il conflitto viene in rilievo quando due o più giudici vengono chiamati a decidere sul medesimo fatto attribuito alla stessa persona, a prescindere dalla qualificazione giuridica.

Il conflitto può essere di giurisdizione, quando il contrasto si ha tra uno o più giudice ordinari e uno o più giudice speciali, oppure di competenza, qualora ad essere coinvolti siano o più giudice ordinari. Il comma 3 dell'articolo 28 esclude espressamente che vi possa essere conflitto tra il giudice dell'udienza preliminare e quello del dibattimento, posto che prevale sempre la decisione di quest'ultimo.

Il conflitto cessa innanzitutto per via dell'iniziativa di uno dei giudice che dichiari, anche d'ufficio, la propria competenza in caso di conflitto negativo, o la propria incompetenza in caso di conflitto positivo. Se tale eventualità non si verifica, sarà necessario attendere la sentenza della corte di cassazione, la quale produce gli effetti di cui all'articolo 25.

Massime relative all'art. 29 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 2639/1996

La sentenza con la quale il giudice ordinario dichiari il proprio difetto di giurisdizione nei riguardi del giudice speciale, in tanto può determinare, ai sensi dell'art. 29 c.p.p., la cessazione di conflitto di giurisdizione, in quanto un conflitto sia concretamente insorto in conseguenza della contemporanea cognizione del medesimo fatto, attribuito alla stessa persona, da parte di entrambi i giudici. (Fattispecie, nella quale il Gip presso il tribunale ordinario aveva disposto, a richiesta del P.M., la fissazione dell'udienza preliminare, aveva fatto notificare all'imputato e alle persone offese il relativo avviso, con la richiesta di rinvio a giudizio del P.M., e comunicare al P.M. e al difensore dell'imputato il medesimo avviso, con l'avvertenza della facoltà di prendere visione degli atti e di presentare memorie e produrre documenti. In tale situazione, la Suprema Corte ha ritenuto insussistente il conflitto, sul rilievo che le attività svolte dal Gip, rivestendo natura e funzione di atti — di regola dovuti e vincolati — meramente propulsivi del prescritto rito camerale, e perciò neutri, non comportano, di per sé soli e in assenza di altri qualificanti elementi di segno concludente, neppure implicitamente, la presa di cognizione del fatto-reato da parte del giudice delle indagini preliminari).

Cass. pen. n. 5476/1995

Il conflitto di competenza cessa, tra l'altro, anche nell'ipotesi in cui la competenza di uno dei giudici sia stata esclusa dalla decisione adottata dalla Suprema Corte di cassazione, a norma dell'art. 32, comma 1, c.p.p., nella risoluzione di un diverso conflitto esistente, rispetto allo stesso procedimento, con un terzo giudice: si produce, in tal senso, una situazione processuale analoga a quella prevista dall'art. 29 c.p.p.

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