Cassazione penale Sez. I sentenza n. 22700 del 16 aprile 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

La cessazione del conflitto di competenza, sia positivo che negativo, non richiede alcuna particolare formalità in quanto non prevista dall'art. 125 c.p.p. e ciò anche quando il conflitto sia stato sollevato con sentenza, poiché le pronunce di incompetenza non sono suscettibili di passare in giudicato.

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