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Articolo 632 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Soggetti legittimati alla richiesta

Dispositivo dell'art. 632 Codice di procedura penale

1. Possono chiedere la revisione:

  1. a) il condannato o un suo prossimo congiunto ovvero la persona che ha sul condannato l'autorità tutoria e, se il condannato è morto(1), l'erede o un prossimo congiunto;
  2. b) il procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto fu pronunciata la sentenza di condanna. Le persone indicate nella lettera a) possono unire la propria richiesta a quella del procuratore generale.

Note

(1) L'ammissibilità della revisione non viene meno se il condannato muore successivamente alla proposizione dell'istanza ex art. 638.

Ratio Legis

La revisione, stante la sua natura di mezzo di impugnazione informato al favor rei, può essere proposta principalmente dal condannato, da un suo prossimo congiunto, dal tutore o dall'erede.

Spiegazione dell'art. 632 Codice di procedura penale

L'esigenza ed il senso di giustizia sostanziale dell'istituto della revisione hanno indotto il legislatore a non limitare la legittimazione solamente al condannato. Infatti, già di per sé le ipotesi in cui è possibile chiedere la revisione (v. art. 630 fanno comprendere come la verità possa venire a galla anche dopo molto tempo, e proprio per tale motivo la legittimazione attiva spetta, oltre che al condannato, anche al prossimo congiunto, al tutore e, se il condannato è morto, anche all'erede o al prossimo congiunto.

Non solo. Anche il procuratore generale presso la corte d'appello competente può presentare domanda di revisione, evidentemente allo scopo di tutelare la verità sostanziale di un procedimento, a prescindere dal suo ruolo di parte avversaria (dell'imputato) all'interno del processo. A tale richiesta possono inoltre aderire le parti private di cui sopra.

Massime relative all'art. 632 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 5371/1999

In tema di revisione, il proponente non ha l'onere di allegare la sentenza cui si riferisce l'istanza, né tale onere può ricavarsi dai principi generali, valevoli per le impugnazioni. Invero, poiché in materia vige, al contrario, la regola dell'obbligo da parte del giudice a quo (al quale la impugnazione va presentata) della trasmissione al giudice competente del provvedimento gravato e, poiché, in caso di revisione, viceversa, la istanza va presentata direttamente al giudice ad quem, compete a quest'ultimo acquisire il provvedimento impugnato, richiedendolo al giudice che lo ha emesso.

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