L'esigenza ed il senso di giustizia sostanziale dell'istituto della
revisione hanno indotto il legislatore a non limitare la legittimazione solamente al
condannato. Infatti, già di per sé le ipotesi in cui è possibile chiedere la revisione (v. art.
630 fanno comprendere come la verità possa venire a galla anche dopo molto tempo, e proprio per tale motivo la legittimazione attiva spetta, oltre che al
condannato, anche al
prossimo congiunto, al
tutore e,
se il condannato è morto, anche all'
erede o al prossimo congiunto.
Non solo. Anche il
procuratore generale presso la corte d'appello competente può presentare domanda di revisione, evidentemente allo scopo di tutelare la verità sostanziale di un procedimento, a prescindere dal suo ruolo di parte avversaria (dell'imputato) all'interno del processo. A tale richiesta possono inoltre aderire le parti private di cui sopra.