La norma in commento disciplina semplicemente l'
impugnazione per i soli interessi civili, la quale è proposta, decisa e trattata con le forme ordinarie del
processo penale. L'imputato può infatti prestare
acquiescenza alle altra parti della
sentenza, e ritenere solo ingiusta la condanna alle spese ed al risarcimento.
Si tratta ad esempio delle sentenze che decidono sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno (art.
538) o che condannano al pagamento delle spese processuali relative all'azione civile (art.
541).
Avendo prestato acquiescenza alle disposizioni prettamente penali del provvedimento, tale forma di impugnazione non sospende l'esecuzione delle disposizioni penali.