Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 30327 del 11 settembre 2002

(2 massime)

(massima n. 1)

Il giudice di appello, che su gravame del solo pubblico ministero condanni l'imputato assolto nel giudizio di primo grado, deve provvedere anche sulla domanda della parte civile che non abbia impugnato la decisione assolutoria.

(massima n. 2)

Premesso che “la costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo” (art. 76, comma 2), che il giudice di appello è tenuto a citare la parte civile (art. 601, comma 4) e che se l'appello è stato proposto dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento il giudice di appello può pronunciare condanna “e adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge” (art. 597, comma 2, lett. a e b), appare corretta l'affermazione che, “quando pronuncia sentenza di condanna”, il giudice di appello deve decidere “sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno”, anche se la parte civile non ha proposto impugnazione (artt. 538, comma 1, e 598 c.p.p.).

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