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Articolo 574 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Impugnazione dell'imputato per gli interessi civili

Dispositivo dell'art. 574 Codice di procedura penale

1. L'imputato può proporre impugnazione contro i capi della sentenza che riguardano la sua condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno e contro quelli relativi alla rifusione delle spese processuali [538-543].

2. L'imputato può altresì proporre impugnazione contro le disposizioni della sentenza di assoluzione relative alle domande da lui proposte per il risarcimento del danno e per la rifusione delle spese processuali [541 2, 542].

3. L'impugnazione è proposta col mezzo previsto per le disposizioni penali della sentenza.

4. L'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale o di assoluzione estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali, se questa pronuncia dipende dal capo o dal punto impugnato.

Ratio Legis

La norma risponde al principio di tassatività anche per quanto attiene il versante soggettivo delle impugnazioni.

Spiegazione dell'art. 574 Codice di procedura penale

L'imputato può impugnare un provvedimento del giudice non soltanto con riguardo a rilievi penalistici, ma anche civilistici.

Difatti, egli può impugnare i capi della sentenza che concernono la sua condanna alle restituzioni ed al risarcimento del danno, nonché quelli relativi alla rifusione delle spese processuali.

All'imputato è inoltre consentito di proporre impugnazione avverso le disposizioni della sentenza di assoluzione relative alle domande da lui proposte e relative al risarcimento del danno ed alla rifusione delle spese processuali.

L'impugnazione concernente gli interessi civili va proposta con il mezzo previsto per le disposizioni penali della sentenza e dunque, a tal proposito, devono essere tenuti presenti i limiti che la legge prevede per l'appello dell'imputato in sede di giudizio abbreviato, in cui egli non può appellare sentenze di assoluzione diverse da quelle per difetto di imputabilità derivante da vizio totale di mente, ovvero per il dibattimento di primo grado, dove egli non può appellare sentenze di assoluzione relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa.

Il richiamo all'impugnazione della sentenza di assoluzione è da intendersi in senso restrittivo, ovvero limitato al caso in cui l'imputato fosse stato assolto per difetto di imputabilità, formula che non gli consente di chiedere di nuovo la condanna della parte civile alla rifusione delle spese processuali (art. 541), o con la formula, diversa da quella piena, che non gli consente di chiedere la condanna del querelante alla rifusione delle spese e al risarcimento del danno (art. 542).

Ad ogni modo, l'impugnazione proposta dall'imputato contro la pronuncia di condanna penale o di assoluzione estende i propri effetti anche contro la pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese processuali, se tale pronuncia dipende dal capo o dal punto della pronuncia impugnato.

Massime relative all'art. 574 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 42779/2016

È ammissibile l'appello proposto dall'imputato, avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena della multa, ancorché non sia stato impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l'art. 37 D.Lgs. n. 274 del 2000 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574, comma quarto, cod. proc. pen., per la quale l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno, che ha il necessario presupposto nell'affermazione della responsabilità penale.

Cass. pen. n. 13660/2006

È inammissibile l'appello incidentale che abbia ad oggetto non solo capi ma anche soltanto punti della decisione impugnata, diversi da quelli investiti dall'appello principale. Ne consegue che, poiché, in base alla previsione di cui all'art. 574, comma quarto, c.p.p., l'impugnazione avanzata dall'imputato contro la pronuncia di condanna penale estende oggettivamente i suoi effetti devolutivi alla pronuncia di condanna al risarcimento dei danni, se dipendente dal capo o punto impugnato, e poiché tale effetto estensivo non si produce in relazione alle autonome statuizioni concernenti le modalità e i criteri di liquidazione del risarcimento del danno, non è ammesso l'appello incidentale della parte civile su tali punti, quando l'appello principale dell'imputato abbia l'oggetto sopra indicato

Cass. pen. n. 5098/2006

È qualificabile come appello e non come ricorso per cassazione l'impugnazione proposta dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace, con la quale sia inflitta condanna alla sola pena pecuniaria e siano disposte anche statuizioni civili, indipendentemente da una specifica impugnazione di queste ultime conseguenti alla pronuncia di condanna, in virtù dell'art. 574, comma quarto, c.p.p. il quale — prevedendo che l'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale o di assoluzione estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alle rifusioni delle spese processuali, se questa pronuncia dipende dal capo o dal punto impugnato — comporta la conseguenza di rendere appellabile anche la sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria, se accompagnata da statuizioni civili.

Cass. pen. n. 45296/2005

In tema di procedimento davanti al giudice di pace, l'impugnazione proposta dall'imputato avverso la sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria, anche indipendentemente da una specifica impugnazione delle statuizioni civili conseguenti alla pronuncia di condanna, deve qualificarsi come appello e non come ricorso per cassazione, in virtù dell'estensione del disposto di cui all'art. 574 c.p.p., il quale prevede che l'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale o di assoluzione estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali, se questa pronuncia dipende dal capo o dal punto impugnato.

Cass. pen. n. 2270/2005

In tema di procedimento davanti al giudice di pace, va qualificata come appello l'impugnazione che l'imputato proponga contro la sentenza di condanna a pena pecuniaria anche in punto di responsabilità, atteso che, in tal caso, il disposto di cui all'art. 37, comma primo, seconda parte, del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274, secondo cui l'appello è ammesso quando venga impugnato il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno, va coordinato con quello di cui all'art. 574, comma quarto, c.p.p. (applicabile anche nel procedimento davanti al giudice di pace, ai sensi dell'art. 2 del citato D.L.vo n. 274/2000), secondo cui «l'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale o di assoluzione estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali, se questa pronuncia dipende dal capo o dal punto impugnato».

Cass. pen. n. 10373/2002

In tema di appello, l'impugnazione avanzata dall'imputato contro la pronuncia di condanna penale, estende oggettivamente i suoi effetti devolutivi, in base alla previsione di cui all'art. 574, comma 4, c.p.p., anche alla pronuncia di condanna al risarcimento dei danni, ma solo nella parte in cui quest'ultima abbia diretta dipendenza dal capo o dal punto penale impugnato. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che possa considerarsi devoluta al giudice di appello la cognizione dei vizi interni riguardanti le statuizioni civili, concernenti le modalità di liquidazione delle restituzioni e del risarcimento del danno, non dedotti in uno specifico motivo di gravame).

Cass. pen. n. 58/2001

Nel processo penale, l'azione civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno può essere esercitata solo a condizione che il giudizio si svolga anche nei confronti dell'imputato. Deve quindi escludersi ogni dubbio di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 574 c.p.p., nella parte in cui questo non prevede che, oltre all'imputato, anche i suoi eredi, qualora egli sia deceduto nel corso del procedimento, possano impugnare i capi della sentenza contenenti le statuizioni civili, atteso che queste ultime perdono ogni efficacia quando, prima del passaggio in giudicato, sopravvenga la morte dell'imputato, non potendo, in tale ipotesi, neppure trovare applicazione il disposto di cui all'art. 578 c.p.p., che si riferisce soltanto all'eventualità di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione.

Cass. pen. n. 10308/1999

Poiché l'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale, giusta la precisazione delimitativa dell'art. 574, comma 4, c.p.p., estende oggettivamente i suoi effetti devolutivi alla pronuncia di condanna al risarcimento dei danni, se quest'ultima dipende dal capo o dal punto gravato, impedendone la parziale irrevocabilità, è legittimamente proponibile dalla persona offesa costituita parte civile l'appello incidentale contro il capo della sentenza di condanna che riguarda l'azione civile e l'entità del danno risarcibile; la parte della sentenza investita dell'appello incidentale risulta infatti logicamente collegata ai capi ed ai punti oggetto dell'impugnazione principale, potendo la parte civile, inizialmente acquiescente, subire indubbiamente dalla modifica di questi una diretta ed immediata influenza negativa.

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