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Articolo 694 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Spese per la pubblicazione di sentenze e obbligo di inserzione

Dispositivo dell'art. 694 Codice di procedura penale

1. Il direttore o vice direttore responsabile di un giornale o periodico deve pubblicare, senza diritto ad anticipazione o a rifusione di spese, non più tardi dei tre giorni successivi a quello in cui ne ha ricevuto ordine dall'autorità competente per l'esecuzione, la sentenza di condanna irrevocabile pronunciata contro di lui o contro altri per pubblicazione avvenuta nel suo giornale.

2. Fuori di questo caso, quando l'inserzione di una sentenza penale in un giornale è ordinata dal giudice, il direttore o vice direttore responsabile del giornale o periodico designato deve eseguirla, a richiesta del pubblico ministero o della persona obbligata o autorizzata a provvedervi [, previa anticipazione delle spese per l'importo e nei modi stabiliti dalle disposizioni sulla tariffa penale](1).

3. La pubblicazione ordinata dal giudice per estratto o per intero può essere eseguita anche in foglio di supplemento dello stesso formato, corpo e carattere della parte principale del giornale o periodico, da unirsi a ciascuna copia di questo e in un unico contesto esattamente riprodotto.

4. Se il direttore o il vice direttore responsabile contravviene alle disposizioni precedenti, è condannato in solido con l'editore e con il proprietario della tipografia al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma fino a euro 1.549.

Note

(1) La parole in parentesi sono state abrogate dall'art. 299, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che ora contiene la regolamentazione relativa alle spese di giustizia.

Spiegazione dell'art. 694 Codice di procedura penale

La norma in commento tratta due ipotesi distinte.

Da una parte prevede l'obbligo per il direttore o vice direttore di pubblicare sulla propria testata la sentenza di condanna irrevocabile pronunciata contro lui stesso o contro altri, condanna avvenuta evidentemente per reati commessi a mezzo stampa (art. 57 e 57 bis), quali ad esempio diffamazione. La pubblicazione deve avvenire entro tre giorni dall'ordine data dall'autorità competente ed a proprie spese.

Dall'altra parte la norma prevede l'obbligo per il direttore o vicedirettore di pubblicare una sentenza, quando ordinata dal giudice ai sensi dell'articolo 36 c.p., su richiesta del pubblico ministero o della persona obbligata o autorizzata a provvedervi.

Ad ogni modo, la sentenza può essere pubblicata sia per estratto, sia per intero, ed anche in foglio di supplemento al giornale.

In entrambe le ipotesi di cui ai primi due commi, se il direttore o il vicedirettore non provvedono alla pubblicazione sono condannati in solido con l'editore e con il proprietario della tipografia al pagamento di una somma fino 1.549 euro, a favore della cassa delle ammende,

Massime relative all'art. 694 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 49435/2003

In materia di pubblicazione di sentenze irrevocabili di condanna pronunciate contro il direttore del giornale o del periodico o contro altri, per articoli pubblicati nel giornale stesso, anche se la violazione delle regole del procedimento di cui all'art. 694 c.p.p. non č sanzionata da nullitą, quando l'autoritą giudiziaria competente per l'esecuzione non abbia intimato al direttore del giornale o periodico di provvedere, entro tre giorni dal ricevimento dell'ordine, alla pubblicazione a proprie spese della sentenza irrevocabile di condanna, ed invece abbia disposto la pubblicazione su altra testata giornalistica, l'avviso di pagamento delle spese di pubblicazione della sentenza, emesso nei confronti del direttore, deve essere revocato in sede di opposizione, laddove venga accertato che la violazione delle regole del procedimento abbia causato un danno al soggetto tenuto alla pubblicazione, il quale, a ragione della propria qualitą, avrebbe potuto sostenere costi inferiori, ottemperando all'ordine con la pubblicazione nel giornale da lui diretto, ovvero avrebbe goduto, per specifiche agevolazioni contrattuali, dell'esonero dal pagamento delle spese di pubblicazione. (Nella fattispecie, la S.C. ha annullato con rinvio l'ordinanza emessa in sede di opposizione all'avviso di pagamento, in quanto il giudice di merito, preso atto della violazione delle regole della procedura, aveva omesso di disporre accertamenti al fine di valutare la sussistenza delle condizioni per la revoca dell'avviso stesso).

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