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Articolo 681 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Provvedimenti relativi alla grazia

Dispositivo dell'art. 681 Codice di procedura penale

1. La domanda di grazia [174 c.p.], diretta al Presidente della Repubblica(1), è sottoscritta dal condannato o da un suo prossimo congiunto o dal convivente o dal tutore o dal curatore ovvero da un avvocato o procuratore legale ed è presentata al ministro di grazia e giustizia(2).

2. Se il condannato è detenuto o internato, la domanda può essere presentata al magistrato di sorveglianza, il quale, acquisiti tutti gli elementi di giudizio utili e le osservazioni del procuratore generale presso la corte di appello del distretto ove ha sede il giudice indicato nell'articolo 665, la trasmette al ministro con il proprio parere motivato. Se il condannato non è detenuto o internato, la domanda può essere presentata al predetto procuratore generale, il quale, acquisite le opportune informazioni, la trasmette al ministro con le proprie osservazioni.

3. La proposta di grazia è sottoscritta dal presidente del consiglio di disciplina ed è presentata al magistrato di sorveglianza, che procede a norma del comma 2.

4. La grazia può essere concessa anche in assenza di domanda o proposta. Emesso il decreto di grazia, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 ne cura la esecuzione ordinando, quando è il caso, la liberazione del condannato e adottando i provvedimenti conseguenti(3).

5. In caso di grazia sottoposta a condizioni, si provvede a norma dell'articolo 672 comma 5.

Note

(1) Il Presidente della Repubblica è infatti il titolare esclusivo del potere di concedere la grazia ex art. 87 del testo costituzionale.
(2) Allo stesso modo la grazia, quale ricompensa per il comportamento particolarmente meritevole del detenuto, può essere proposta dal consiglio di disciplina ex art. 76 del reg. ord. penit.
(3) Al pubblico ministero spetta poi provvedere senza ritardo affinché il decreto di grazia sia annotato sull'originale della sentenza o del decreto penale di condanna ai sensi dell'art. 192 disp. att. del presente codice.

Ratio Legis

Essendo al magistrato di sorveglianza affidata la funzione di verificare la coerenza e l'efficacia del trattamento penitenziario rispetto allo specifico fine della rieducazione del reo, questi ha il compito di sovraintendere anche all'istruttoria del procedimento in materia di grazia.

Spiegazione dell'art. 681 Codice di procedura penale

Al magistrato di sorveglianza sono assegnate anche funzioni istruttorie in materia di grazia.

Qualora il condannato si trovi in stato di detenzione, la domanda di grazia diretta al Presidente della Repubblica, sottoscritta di regola dall'interessato (tranne i casi in cui la domanda perviene da un suo prossimo congiunto, dal convivente, dal tutore o dal curatore), può essere presentata, anziché al ministro della Giustizia, al magistrato di sorveglianza.

Quest'ultimo, una volta acquisiti tutti gli elementi di giudizio utili e le osservazioni del procuratore generale presso la corte d'appello del distretto dove ha sede il giudice dell'esecuzione, redige un parere motivato sulla domanda di grazia e trasmette gli atti al ministro.

Allo stesso modo si procede quando la domanda di grazia è presentata dal consiglio di disciplina per via del comportamento particolarmente meritevole del condannato ex art. 76 del reg. ord. pen..

Se l'interessato, per contro, non si trova in stato di detenzione, la domanda può essere presentata al procuratore generale, che, acquisite a sua volta le informazioni necessarie, la trasmette al ministro unitamente alle proprie osservazioni.

Inoltre, come disposto dal comma 4, la grazia può essere concessa anche per autonoma determinazione del Presidente della Repubblica, ovvero in assenza di apposita domanda.

Ad ogni modo, una volta che il ministro ha acquisito tutti gli elementi istruttori del caso, sottopone al Presidente della Repubblica la domanda per l'adozione del provvedimento di clemenza, eventualmente controfirmando il relativo decreto in caso di accoglimento.

Massime relative all'art. 681 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 39342/2002

Non č configurabile, neanche sub specie di caso analogo, un conflitto di competenza tra Magistrato di sorveglianza e Procuratore generale presso la Corte d'appello in ordine all'istruzione della domanda di grazia, di cui all'art. 681, comma 2, c.p.p., in quanto nel procedimento di grazia all'autoritā giudiziaria non spetta alcun potere decisorio, dovendo soltanto compiere l'attivitā di acquisizione di elementi di giudizio, strumentale alla decisione che deve essere adottata dal Ministro della giustizia nell'esercizio di una funzione non giurisdizionale.

Corte cost. n. 382/1991

Nel corso di un procedimento relativo alla domanda di grazia, nel quale al magistrato di sorveglianza non spetta assumere alcun provvedimento di carattere decisorio, ma soltanto acquisire elementi di giudizio utili ed esprimere un parere, strumentale alla decisione definitiva che altra autoritā adotterā nell'esercizio di una funzione non giurisdizionale. Pertanto tale magistrato cui non compete alcun potere decisionale in applicazione delle norme impugnate, non ha veste per poter sollevare le relative questioni di legittimitā costituzionale.

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