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Articolo 620 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Opposizione tardiva

Dispositivo dell'art. 620 Codice di procedura civile

Se in seguito all'opposizione il giudice non sospende la vendita dei beni mobili (1) o se l'opposizione è proposta dopo la vendita stessa, i diritti del terzo si fanno valere sulla somma ricavata (2).

Note

(1) Si tratta di ipotesi in cui il terzo, nella sua opposizione promossa con ricorso al giudice dell'esecuzione, non ha chiesto la sospensione o il giudice ha ritenuto di non accogliere la sua richiesta.
(2) La norma si riferisce all'opposizione tardiva proposta dal terzo nel momento in cui la procedura esecutiva sia quasi giunta al termine ovvero quando si stia procedendo alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni sottoposti a pignoramento. Si precisa che la denominazione tardiva si riferisce al fatto che il terzo si potrà soddisfarsi solamente sulla somma ricavata, non potendo ottenere la restituzione del bene in natura.

Ratio Legis

La norma in esame si ricollega alle disposizioni contenute negli artt.2919 e 2920 c.c. in tema di effetti della vendita forzata e dell'assegnazione. Tali disposizioni distinguono tra la buona e la mala fede dell'acquirente o dell'assegnatario per attribuire al terzo determinati diritti. Nello specifico, il terzo ha il diritto di rivalersi sul prezzo fino al compimento della distribuzione nel caso in cui l'acquisto sia stato compiuto in buona fede; in seguito a tale momento, ha diritto al solo risarcimento dei danni subiti a carico del creditore procedente in mala fede. Diversamente, se l'acquisto è in mala fede, il terzo ha diritto di rivendicare il bene sottrattogli promuovendo un autonomo giudizio di cognizione.

Spiegazione dell'art. 620 Codice di procedura civile

Il termine ultimo entro cui il terzo può proporre opposizione si fa coincidere con la vendita forzata.
Da tale momento il terzo non ha più alcun motivo di agire, in quanto il bene è entrato a far parte del patrimonio dell'aggiudicatario a seguito della vendita forzata.

Tuttavia, ciò non esclude che lo stesso terzo possa agire in separazione anche dopo tale momento; infatti, la norma in esame prevede espressamente tale possibilità, limitando però il diritto del terzo sulla sola somma ricavata.
Proprio in considerazione di tale possibilità si è soliti distinguere tra opposizione tempestiva e tardiva, a seconda che questa sia effettuata prima o dopo la vendita forzata.
In particolare, l'opposizione è tempestiva se viene proposta prima che venga posto in essere l'atto finale del subprocedimento di vendita, ossia prima dell'adozione del decreto di trasferimento.

L'opposizione, invece, si qualifica come tardiva non solo quando è proposta dopo la vendita, ma anche quando, pur essendo proposta anteriormente a tale momento, il giudice dell'esecuzione non sospende il relativo giudizio.

Come può agevolmente notarsi, la norma in esame si riferisce alle sole cose mobili, e ciò perchè, per effetto del combinato disposto degli artt. 620 c.p.c. e 2920 c.c., a seguito della vendita forzata dei mobili il diritto del terzo si estingue, sempre che l'aggiudicatario abbia effettuato il suo acquisto in buona fede.
In questo caso, l'unico diritto che residua al terzo illegittimamente pignorato è quello di farsi consegnare il ricavato della vendita, salvo l'eventuale risarcimento nei confronti del creditore di mala fede o la possibilità di esperire l'azione di arricchimento senza causa nei confronti del debitore.

Per quanto concerne i beni immobili, invece, si applica il meccanismo della natura derivativa dell'acquisto in vendita forzata, di cui è espressione l'art. 2919 c.c. (in questo caso, infatti, l'opposizione tardiva non sembra proponibile, potendo il terzo tutelare il suo diritto con un'autonoma azione di rivendicazione).

E’ discusso se la regola dettata dalla norma in esame possa trovare applicazione anche in caso di assegnazione forzata.
Propende per la soluzione negativa quella parte della dottrina la quale fa osservare che all'assegnazione non segue una fase di distribuzione della somma ricavata, sulla quale sarebbe possibile far valere i diritti del terzo (in questo caso alla tutela dei terzi provvede l'art. 2926 del c.c.).

Massime relative all'art. 620 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 10878/2012

E ammissibile la proposizione di una opposizione di terzo nel corso dell'esecuzione che si svolga con le forme del pignoramento presso terzi, ed è parimenti ammissibile la proposizione della detta opposizione in epoca successiva alla emanazione di un'ordinanza di assegnazione da parte del giudice dell'esecuzione.

Cass. civ. n. 3136/2008

L'opposizione del terzo che pretende avere la proprietà sui beni pignorati è proponibile, a norma degli artt. 619 e 620 c.p.c., prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni e, se in seguito all'opposizione il giudice non sospende la vendita dei beni mobili o se l'opposizione è proposta dopo la vendita stessa, i diritti del terzo si fanno valere sulla somma ricavata; ne consegue che, ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione, deve aversi riguardo alla data della sua proposizione, restando irrilevante la circostanza che alla data di prima comparizione della causa la procedura esecutiva sia ormai estinta. (Nella specie, in cui l'opposizione era stata proposta con ricorso depositato lo stesso giorno in cui era stata disposta la vendita, la S.C. ha ritenuto che correttamente il giudice del merito aveva condannato il creditore procedente al pagamento in favore del terzo della somma ricavata dalla vendita dei beni).

Cass. civ. n. 2664/1978

L'opposizione tardiva di terzo con cui all'art. 620 c.p.c. può essere proposta finché non sia stato compiuto l'atto di distribuzione della somma ricavata dalla vendita. Conseguentemente, essendo tale atto compiuto soltanto con l'esecuzione dell'ordine di pagamento della somma impartito dal giudice dell'esecuzione, deve ritenersi ammissibile il ricorso in opposizione depositato in cancelleria prima che il giudice abbia emesso detto provvedimento.

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Sara chiede
venerdì 25/02/2011 - Lazio

“Sono l'amministratore di sostegno di un soggetto incapace. Appena nominato, mi sono accorto che tra 15 giorni la sua casa andrà all'asta per debiti contratti con una finanziaria. Per bloccare l'asta conviene fare opposizione all'esecuzione oppure fare un'istanza al G.E. ai sensi dell'art. 624 c.p.c.?”

Consulenza legale i 25/02/2011

L’unica mezzo esperibile è rappresentato dalla presentazione di un ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 del c.p.c. avverso il singolo atto di esecuzione che in questo caso è l’ordinanza che ha disposto la vendita ex art. 576 del c.p.c..