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Articolo 607 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Cose pignorate

Dispositivo dell'art. 607 Codice di procedura civile

Se le cose da consegnare sono pignorate, la consegna non può aver luogo (1), e la parte istante (2) (3) deve fare valere le sue ragioni mediante opposizione a norma degli articoli 619 e seguenti.

Note

(1) In relazione alla norma in esame si segnala la mancanza di unanimità di veduta in dottrina, poiché secondo una prima tesi, l'esecuzione per consegna che ha ad oggetto un bene pignorato deve sempre arrestarsi e il creditore procedente potrà far valere le sue ragioni con l'opposizione di cui all'art. 619 del c.p.c.. Secondo altra tesi invece, l'esecuzione potrebbe proseguire se non pregiudica i diritti dei creditori in quanto avrebbe la funzione di prevenire il conflitto tra la responsabilità patrimoniale del debitore e la consegna. Questo di norma accade nel caso in cui il pignoramento sia stato attuato presso il terzo detentore dei beni di proprietà dell'esecutato e questi abbia chiesto al primo la riconsegna dei beni pignorati, ipotesi in cui la consegna non provoca la fuoriuscita dei beni dal patrimonio del debitore esecutato.
(2) L'articolo in esame si applica nel caso in cui la parte istante sia un terzo che invochi l'invalidità del pignoramento avente ad oggetto cose di sua appartenenza anziché del debitore esecutato. In tal caso, il terzo ha l'onere di provare l'anteriorità del titolo, in base al quale egli pretende la consegna dei beni, e quindi la sua opponibilità al pignoramento.
(3) In merito all'applicabilità della norma in esame alle ipotesi di sequestro, conservativo o giudiziario, in dottrina si riscontrano due tesi. Secondo la prima il sequestro, di qualsiasi tipologia, non sarebbe di ostacolo alla consegna in nessun caso. Secondo un'altra tesi invece, la procedura esecutiva dovrebbe arrestarsi in presenza di una misura conservativa.

Ratio Legis

Lo scopo della norma è quello di evitare che la consegna incida sulla situazione di fatto e di diritto creata dalla custodia sorta da un precedente pignoramento, pregiudicando la garanzia generica di cui all'art. 2740 del c.c..

Spiegazione dell'art. 607 Codice di procedura civile

La norma in esame prende in considerazione l’ipotesi in cui, nel momento in cui viene avviata l’esecuzione per consegna, sui beni da consegnare sia stato eseguito un pignoramento; in questo caso si prevede che l'esecuzione in forma specifica non possa proseguire, mentre residua in favore dell'istante il rimedio di cui all'art. 619 del c.p.c. (si ritiene che tale disposizione sia ispirata ad un principio di generale prevalenza della situazione di custodia creata con il pignoramento sulla consegna del bene).

Qualora si dia ugualmente luogo alla consegna in violazione di quanto qui disposto, il creditore pignorante può proporre opposizione all'esecuzione, mentre se la consegna non viene eseguita e l’istante non proponga opposizione ex art. 619 c.p.c., una volta verificatosi il trasferimento del bene pignorato in favore dell'aggiudicatario, non sarà più possibile per lo stesso istante ottenere la consegna.

Si esclude che questa norma possa trovare applicazione nell'ambito delle procedure per il rilascio di beni immobili, in tal senso argomentando non solo dal suo tenore letterale (si richiama la "consegna" di beni), ma soprattutto dalla constatazione che nelle procedure per il rilascio di beni immobili non sussistono esigenze di tutela cui la disposizione possa rispondere.
Infatti, occorre evidenziare che il pignoramento di beni immobili si realizza anche attraverso la trascrizione, a seguito della quale sono inopponibili al creditore pignorante e ai creditori intervenuti gli atti di disposizione ad essa successivi.

E’ discussa la possibilità di applicare questa norma in via analogica al caso in cui i beni da consegnare siano oggetto di un provvedimento di sequestro.
Tale possibilità viene del tutto esclusa da una parte della dottrina, mentre viene ammessa da altri autori, i quali, non distinguendo fra le possibili forme di sequestro, ritengono che la procedura esecutiva di consegna non possa proseguire quando il bene da consegnare sia sequestrato.

Massime relative all'art. 607 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 20053/2013

Qualora sia stato disposto il rilascio di un immobile concesso in godimento (nella specie, in forza di contratto di comodato) e il creditore abbia iniziato la procedura esecutiva nei confronti del condannato al rilascio, ignorando l'occupazione "sine titulo" del bene da parte di un terzo, conosciuta solo nel momento dell'accesso dell'ufficiale giudiziario, ovvero se tale occupazione sia comunque sopravvenuta durante la pendenza del processo esecutivo, gli atti esecutivi gią compiuti mantengono validitą ed efficacia nei confronti del terzo occupante dell'immobile.

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