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Articolo 541 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Distribuzione amichevole

Dispositivo dell'art. 541 Codice di procedura civile

Se i creditori concorrenti chiedono la distribuzione della somma ricavata [509] secondo un piano concordato, il giudice dell'esecuzione (1), sentito il debitore (2), provvede in conformità (3).

Note

(1) La parola "pretore" è stata sostituita dalle parole "giudice dell'esecuzione" dal Dlgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(2) Il debitore deve essere solamente sentito senza che sia necessario il suo consenso. Tuttavia, nell'ipotesi in cui il debitore sollevi contestazioni fondate su motivi di legittimità, il giudice non dovrebbe approvare il piano di riparto proposto dai creditori.
Diversamente, se il debitore non si presenta all'udienza oppure resta in silenzio, il piano di riparto viene ugualmente approvato.
(3) L'accordo proposto dai creditori può essere redatto per iscritto ed, in questo caso, necessita di sottoscrizione da parte di tutti i creditori oppure può anche essere manifestato oralmente al giudice in udienza e documentato nel verbale.
Non vi è unanimità di vedute in dottrina circa il tipo di controllo che deve effettuare il giudice. Alcuni ritengono che quest'ultimo debba limitarsi a verificare l'effettiva partecipazione di tutti i creditori al piano di riparto; altri sostengono, invece, che il giudice possa anche effettuare un controllo nel merito dello stesso accordo.
In ogni caso, il piano di riparto diviene irrevocabile una volta approvato dal giudice.

Spiegazione dell'art. 541 Codice di procedura civile

Condizione di applicazione della disposizione in esame è la presenza, nell'ambito del processo di espropriazione mobiliare, di una pluralità di creditori.
I creditori concorrenti possono accordarsi tra di loro e formare un piano di riparto amichevole.
Si ritiene che tale accordo possa formarsi tanto al di fuori del processo di espropriazione quanto nell'ambito dell'udienza di comparizione delle parti.

In entrambi i casi deve essere celebrata un'udienza di comparizione delle parti, nella quale il giudice dell'esecuzione deve sentire il debitore nonché il terzo proprietario, in caso di espropriazione ex artt. 602 e ss. c.p.c.
Se il debitore non si oppone o non si presenta per essere sentito, il giudice dell’esecuzione deve obbligatoriamente attenersi a tale piano.

In ogni caso, è il giudice che deve approvare il piano di riparto, facendo sì che lo stesso diventi irrevocabile.
Qualora vi sia opposizione, si instaura un processo di cognizione, avente ad oggetto la risoluzione della questione.

Dalla lettura della norma, la quale fa riferimento alla richiesta dei creditori, se ne deduce che nell'espropriazione mobiliare l'istanza di parte costituisce presupposto indispensabile per l'avvio della fase di distribuzione del ricavato, a differenza di quanto previsto per quella immobiliare, la quale può avvenire anche d'ufficio.

Per quanto concerne la legittimazione a proporre tale istanza, a differenza di quanto si riteneva in passato, ossia che la stessa potesse essere formulata da qualsiasi creditore concorrente, ancorché sprovvisto di titolo esecutivo, adesso invece affinchè i creditori possano essere soddisfatti in sede di distribuzione, occorre che sussista uno dei seguenti presupposti alternativi:
  1. essere in possesso di un titolo esecutivo la cui efficacia non deve essere stata sospesa;
  2. qualora l’intervento sia stato spiegato in difetto di titolo esecutivo, il credito non deve essere stato disconosciuto in tutto o in parte dal debitore.

Massime relative all'art. 541 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 1954/1977

Nel processo di esecuzione mobiliare, la distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni pignorati secondo un piano concordato fra tutti i creditori aventi diritto alla partecipazione ed approvato dal pretore a norma dell'art. 541 c.p.c. (cosiddetta distribuzione amichevole) č un negozio giuridico con il quale i creditori concorrenti liberamente dispongono della somma ricavata dalla vendita; essi pertanto, nella loro autonomia negoziale, ben possono modificare, anche transattivamente, l'ordine delle graduazioni, i diritti di prelazione e l'ammontare dei crediti rispettivi, con la conseguenza che tale piano, una volta concordato, esplica la sua piena efficacia: la relativa approvazione potrą, quindi, essere negata solo nei casi in cui il pretore, nell'esercizio del controllo affidatogli, accerti la mancata partecipazione alla relativa stipulazione di tutti i creditori aventi diritto alla distribuzione ovvero accerti, in mancanza di un diverso specifico accordo, il mancato rispetto dei diritti di prelazione; fuori di queste ipotesi, il pretore deve perciņ provvedere «in conformitą», come previsto dalla norma indicata.

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