Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1954 del 14 maggio 1977

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel processo di esecuzione mobiliare, la distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni pignorati secondo un piano concordato fra tutti i creditori aventi diritto alla partecipazione ed approvato dal pretore a norma dell'art. 541 c.p.c. (cosiddetta distribuzione amichevole) č un negozio giuridico con il quale i creditori concorrenti liberamente dispongono della somma ricavata dalla vendita; essi pertanto, nella loro autonomia negoziale, ben possono modificare, anche transattivamente, l'ordine delle graduazioni, i diritti di prelazione e l'ammontare dei crediti rispettivi, con la conseguenza che tale piano, una volta concordato, esplica la sua piena efficacia: la relativa approvazione potrą, quindi, essere negata solo nei casi in cui il pretore, nell'esercizio del controllo affidatogli, accerti la mancata partecipazione alla relativa stipulazione di tutti i creditori aventi diritto alla distribuzione ovvero accerti, in mancanza di un diverso specifico accordo, il mancato rispetto dei diritti di prelazione; fuori di queste ipotesi, il pretore deve perciņ provvedere «in conformitą», come previsto dalla norma indicata.

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