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Articolo 473 bis 52 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Forma della domanda

Dispositivo dell'art. 473 bis 52 Codice di procedura civile

(1)La domanda per interdizione o inabilitazione si propone con ricorso diretto al tribunale del luogo in cui la persona nei confronti della quale è proposta ha residenza o domicilio.

Il ricorso contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis 12 o all'articolo 473 bis 13, nonché il nome e il cognome e la residenza del coniuge o del convivente di fatto, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado e, se vi sono, del tutore o curatore dell'interdicendo o dell'inabilitando.

Note

(1) Disposizione inserita dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 473 bis 52 Codice di procedura civile

Questa norma riproduce essenzialmente la disposizione del precedente art. 712 del c.p.c., abrogato a seguito della Riforma Cartabia con decorrenza dal 28.2.2023.
L’atto introduttivo del procedimento di interdizione ed inabilitazione continua a dover rivestire la forma del ricorso e deve contenere le indicazioni di cui agli artt. 473 bis 12 o art. 473 bis 13 del c.p.c. c.p.c., quando la domanda è proposta su ricorso del pubblico ministero.

Per quanto concerne la competenza, questa continua ad essere radicata nei fori alternativi della residenza o domicilio dell’ interdicendo o inabilitando, volendosi così garantire vicinanza alla persona da parte dell’autorità giudiziaria che deve adottare provvedimenti nel suo interesse.
Il ricorso deve contenere:
1. l’indicazione dell’ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta;
2. il nome e il cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, domicilio o dimora, nonché codice fiscale dell’interdicendo o inabilitando;
3. nome, cognome e codice fiscale del procuratore unitamente all’ indicazione della procura;
4. nome e cognome del coniuge o del convivente di fatto, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado e, se vi sono, del tutore o curatore dell’ interdicendo o dell’ inabilitando. Si tratta di soggetti dotati di legittimazione attiva rispetto alla domanda di interdizione o inabilitazione e che, in ogni caso, pur non essendo qualificabili come litisconsorti necessari, devono essere informati del procedimento e sentiti qualora compaiano e possano fornire informazioni utili
5. l’oggetto della domanda;
6. la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda, con le relative conclusioni;
7. l’ indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore (ricorrente) intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione.

Se l’ interdicendo o inabilitando è già stato sottoposto ad amministrazione di sostegno, anche in via provvisoria, oppure che se è in corso un procedimento per l’apertura dell’amministrazione di sostegno a favore della medesima persona, della pendenza del procedimento o dell’esistenza di tale misura dovrà esserne dato conto nel ricorso con allegazione, ove possibile, del decreto di nomina dell’ADS anche se provvisorio.

Infine, se conosciute da parte del ricorrente, potranno essere inserite le indicazioni riguardo agli eventuali redditi ed alla consistenza del patrimonio mobiliare/immobiliare dell’ interdicendo o inabilitando.
Si tenga presente, infatti, che lo scopo dei procedimenti in questione è quello di garantirne adeguata protezione a coloro che risultino privi, in tutto o in parte, della capacità di intendere e volere; pertanto la tutela del patrimonio non può che essere un effetto riflesso, e meramente eventuale, della tutela della persona.

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