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Articolo 473 bis 44 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Attivitą istruttoria

Dispositivo dell'art. 473 bis 44 Codice di procedura civile

(1)Il giudice procede all'interrogatorio libero delle parti sui fatti allegati, avvalendosi se necessario di esperti o di altri ausiliari dotati di competenze specifiche in materia. Assume inoltre sommarie informazioni da persone informate dei fatti, può disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, e acquisisce atti e documenti presso gli uffici pubblici. Può anche acquisire rapporti d'intervento e relazioni di servizio redatti dalle forze dell'ordine, se non sono relativi ad attività d'indagine coperta da segreto.

Quando nomina un consulente tecnico d'ufficio, scelto tra quelli dotati di competenza in materia di violenza domestica e di genere, ovvero dispone indagini a cura dei servizi sociali, il giudice indica nel provvedimento la presenza di allegazioni di abusi o violenze, gli accertamenti da compiere e gli accorgimenti necessari a tutelare la vittima e i minori, anche evitando la contemporanea presenza delle parti.

Note

(1) Disposizione inserita dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 473 bis 44 Codice di procedura civile

La norma in esame attribuisce al giudice tutta una serie di poteri, quali:
- quello di procedere all' interrogatorio libero delle parti in merito ai fatti ed agli eventi allegati, avvalendosi anche di esperti o di ausiliari dotati di specifiche competenze in materia di violenza e abusi e ciò al fine, da un lato, di tutelare la presunta vittima e, dall’altro, di mettere a confronto le diverse ricostruzioni dei fatti e degli eventi offerte dalle parti.
- quello di disporre d'ufficio la prova testimoniale, la formulazione di capitoli, di acquisire atti e documenti presso uffici pubblici, di acquisire relazioni di intervento e servizio delle forze dell'ordine, nonché di nominare un consulente tecnico d'ufficio che abbia competenza specifica in materia di violenza domestica e di abusi, disponendo, se del caso, anche indagini a cura dei servizi sociali.

Al secondo comma viene precisato che il Giudice, allorquando nomini un CTU o dia incarico ai servizi socio assistenziali di svolgere indagini, debba indicare nel provvedimento la presenza di allegazioni di abusi o violenze, nonché specificare gli accertamenti da compiere e gli accorgimenti necessari da utilizzare per tutelare la vittima ed i minori.
In tutta la fase istruttoria il Giudice dovrà avere cura di garantire il contraddittorio e il diritto alla prova contraria.

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