(massima n. 1)
Nel procedimento di regolamento di competenza proposto ex art. 473-bis.11 c.p.c. in controversie inerenti alla responsabilitą genitoriale e alle condizioni di separazione tra coniugi con prole minore, la mancata notifica del ricorso al curatore speciale del minore - nominato nel giudizio di merito - non determina l'inammissibilitą del regolamento, ma integra un'ipotesi di litisconsorzio necessario processuale, imponendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti del minore, rappresentato dal curatore speciale, nel termine perentorio fissato dalla Corte di cassazione.