Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 407 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Sospensione dell'esecuzione

Dispositivo dell'art. 407 Codice di procedura civile

Il giudice dell'opposizione può pronunciare, su istanza di parte inserita nell'atto di citazione, l'ordinanza prevista nell'articolo 373, con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito (1) (2).

Note

(1) Articolo così modificato dal d.P.R. 17-10-1950, n. 857.
(2) La proposizione dell'opposizione di terzo non comporta la sospensione dell'esecuzione, la quale, se voluta, deve essere chiesta dall'opponente mediante un'istanza da inserirsi nell'atto di citazione. Il giudice, se ritiene che l'esecuzione della sentenza produca al terzo un danno grave ed irreparabile, provvederà con un'ordinanza non impugnabile.

Ratio Legis

Tale norma è finalizzata alla tutela del terzo che potrebbe subire un irreparabile pregiudizio in seguito all'esecuzione del provvedimento.

Spiegazione dell'art. 407 Codice di procedura civile

Con la presente norma si ammette che il terzo, con la domanda di cui all’art. 404 del c.p.c., possa chiedere la sospensione dell’esecuzione della sentenza avverso la quale si propone opposizione.
L’istanza di sospensione verrà trattata allo stesso modo dell’analoga domanda proposta in sede di ricorso per cassazione, essendo qui richiamato l’art. 373 del c.p.c..

La parte che chiede la sospensione deve allegare l’esistenza di un grave ed irreparabile danno; inoltre, si ritiene che la sospensione dell’esecuzione sia subordinata alla valutazione della probabile fondatezza dell’opposizione.

Competente è il giudice investito dell’opposizione, il quale, in caso di eccezionale urgenza, può provvedere sull’istanza di sospensione con decreto inaudita altera parte; nel decreto dovrà anche essere fissata l’udienza di comparizione, nel corso della quale si procederà a confermare o revocare il provvedimento di sospensione.

Secondo la tesi prevalente, all’ordinanza di sospensione deve attribuirsi natura cautelare ed, in quanto tale, si ritiene che la stessa possa essere impugnata con il reclamo ex art. 669 terdecies del c.p.c..

In considerazione del rinvio che viene fatto all’art. 373 del c.p.c., invece, l’ordinanza di sospensione deve qualificarsi come:
  1. non modificabile né revocabile da parte dello stesso giudice che l’ha emessa;
  2. non impugnabile per cassazione ex art. 111 Cost. per la sua natura provvisoria.

Massime relative all'art. 407 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 4831/1989

Il conciliatore, avanti al quale sia stata proposta opposizione di terzo ai sensi degli artt. 404 e 405 c.p.c., č competente a disporre la sospensione dell'esecuzione, poiché il riferimento fatto dall'art. 407 all'art. 373 c.p.c. attiene unicamente alla natura del provvedimento da adottare ed al relativo procedimento e non al giudice competente ad emettere il provvedimento.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!