Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4831 del 14 novembre 1989

(2 massime)

(massima n. 1)

Il conciliatore, avanti al quale sia stata proposta opposizione di terzo ai sensi degli artt. 404 e 405 c.p.c., è competente a disporre la sospensione dell'esecuzione, poiché il riferimento fatto dall'art. 407 all'art. 373 c.p.c. attiene unicamente alla natura del provvedimento da adottare ed al relativo procedimento e non al giudice competente ad emettere il provvedimento.

(massima n. 2)

L'ambito della decisione di accoglimento dell'opposizione del terzo (art. 404 c.p.c.) può riguardare la declaratoria di inefficacia della sentenza opposta nei confronti dell'opponente, lasciando ferma l'efficacia della decisione fra le parti originarie, ma può anche avere una portata più ampia allorquando, per la natura del diritto del terzo opponente risulti inconciliabile con le statuizioni della sentenza opposta, con la conseguenza, in quest'ultimo caso, che ove nel giudizio di opposizione sia stata disposta la sospensione dell'esecuzione della sentenza, il cui effetto tipico è quello di togliere alla stessa, oggettivamente considerata, la sua efficacia esecutiva e quindi l'attitudine a costituire titolo per agire in executivis, la parte nei confronti della quale è stata emessa la sentenza opposta ha diritto di opporsi all'esecuzione contro di lei promossa e di eccepire la sospensione dell'esecuzione della sentenza disposta nel giudizio di opposizione di terzo.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.