A seguito della definizione del giudizio di cassazione, il
cancelliere, d'ufficio, trasmette copia della sentenza al cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
Tale trasmissione ha lo scopo di portare a conoscenza delle parti e dei terzi l'esistenza del
giudicato e dovrebbe servire al giudice affinché ne prenda atto in relazione a casi futuri.
A seguito della modifica introdotta dal D.Lgs. 2.2.2006, n. 40, il cancelliere della corte deve trasmettere a quello del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata non soltanto il
dispositivo (com’era prima previsto), ma la sentenza per esteso, trasmissione che può effettuarsi anche per via telematica.
Trattasi di disposizione con carattere puramente ordinatorio, non risultando prevista alcuna sanzione per le ipotesi di sua violazione.