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Articolo 376 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Assegnazione dei ricorsi alle sezioni

Dispositivo dell'art. 376 Codice di procedura civile

Il primo presidente assegna i ricorsi alle sezioni unite o alla sezione semplice.

La parte, che ritiene di competenza delle sezioni unite un ricorso assegnato a una sezione semplice, può proporre al primo presidente istanza di rimessione alle sezioni unite, fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza.

All'udienza o all'adunanza della sezione semplice, la rimessione può essere disposta con ordinanza soltanto su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio(1).

Note

(1) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti";
- (con l'art. 35, comma 6) che "Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non èstata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio".

Ratio Legis

La norma va coordinata con l'art. 374 il quale prevede i casi nei quali è necessaria o possibile una pronuncia delle Sezioni Unite della Corte. Pertanto, mentre l'art. 374 regola la competenza delle Sezioni Semplici e di quelle Unite, la norma in esame regola le modalità attraverso le quali si realizza l'assegnazione delle cause alle une o alle altre sezioni.

Spiegazione dell'art. 376 Codice di procedura civile

Questa norma va coordinata con l’art. 374 del c.p.c., il quale disciplina i casi in cui è necessario o possibile una pronuncia delle Sezioni unite.
Così si ha che, mentre l’art. 374 c.p.c. regola la competenza delle Sezioni semplici e di quelle unite, la presente norma disciplina le modalità attraverso cui si realizza l’assegnazione delle cause alle une o alle altre sezioni.

Il provvedimento con cui i ricorsi vengono assegnati alle Sezioni Unite o alle sezioni semplici è emesso dal primo presidente.
Nel primo caso (assegnazione alle sezioni unite), il presidente stesso, fissa l'udienza e nomina il relatore.
Nel secondo caso (assegnazione alle sezioni semplici), invece, provvede allo stesso modo il presidente della sezione cui il ricorso è stato assegnato.

In caso di materie di competenza sia delle sezioni semplici che delle Sezioni Unite, a queste ultime viene affidata la scelta di decidere l'intero ricorso, qualora lo ritengano opportuno, oppure, di decidere solo i motivi di propria competenza e di rimettere con ordinanza alla sezione semplice affinché decida, con separata sentenza, in ordine agli ulteriori motivi.

Le parti hanno facoltà, a norma dell'art. 376, 2° co., e dell'art. 139 delle disp. att. c.p.c., di sollecitare il primo presidente con un'istanza, proposta in forma di ricorso, in cui si specificano le ragioni per cui si ritiene che la causa debba essere assegnata alle Sezioni Unite.
Tale istanza non è che un semplice sollecito di poteri discrezionali e, pertanto, oltre a non essere soggetta ad alcun obbligo motivazionale, non impone neppure al primo presidente l'obbligo di esaminare e rigettare specificamente la richiesta.

Conseguenza logica della natura meramente discrezionale e facoltativa del provvedimento di assegnazione del ricorso è la sua non impugnabilità; pertanto, la parte che abbia proposto istanza di assegnazione alle Sezioni Unite, nulla può lamentare nel caso in cui il ricorso venga comunque assegnato ad una sezione semplice.

Scaduto il termine dei quindici giorni, la rimessione alle Sezioni Unite non può più essere domandata dalle parti, ma può essere disposta su domanda del pubblico ministero.
L'assegnazione del ricorso alle sezioni non configura una questione di competenza, dal momento che riguarda semplicemente un aspetto organizzativo e di distribuzione del carico lavorativo interno alla Corte di Cassazione.

La scelta tra le varie sezioni semplici avviene in base a criteri predeterminati, che tengono conto della ripartizione delle materie tra le varie sezioni.

Anche davanti alla Corte di Cassazione è ammissibile la riunione dei procedimenti relativi alla stessa causa e dei procedimenti relativi a cause connesse.

La Riforma Cartabia ha inciso in modo minimale su questa norma, in quanto essendo stata soppressa la sesta sezione civile, si stabilisce adesso che il primo presidente assegna i ricorsi alle sezioni unite o alla sezione semplice.

Massime relative all'art. 376 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 5533/2017

In tema di giudizio di cassazione, l'assegnazione di una causa alle sezioni ordinarie in camera di consiglio non osta, in caso di rilevanza delle questioni da trattare, alla sua rimessione all'udienza pubblica, in applicazione analogica dell'art. 380 bis, comma 3, c.p.c., non potendo il collegio essere vincolato dalla valutazione sulla rilevanza della questione operata dal Presidente della sezione.

Cass. civ. n. 6152/2014

In tema di giudizio civile di cassazione, per effetto delle modifiche introdotte dagli artt. 75 e 81 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, conv. in legge 9 agosto 2013, n. 98, non è più obbligatoria la partecipazione del P.M. in tutte le udienze che si svolgono dinanzi alla sezione di cui all'art. 376, primo comma, cod. proc. civ., siano esse adunanze camerali od udienze pubbliche, salva la facoltà del P.M. di intervenirvi, ai sensi dell'art. 70, terzo comma, cod. proc. civ., ove ravvisi un pubblico interesse.

Cass. civ. n. 9148/2013

Investita una sezione civile della Corte di cassazione dell'esame di un ricorso da devolvere, invece, alla sezione lavoro della stessa Corte, la necessità di dare applicazione al principio costituzionale sulla "durata ragionevole" del processo, unitamente alla constatazione dell'assoluta ininfluenza della circostanza sul piano delle regole processuali da osservare nel giudizio di legittimità, escludono la necessità di rimettere il ricorso al Primo Presidente della Suprema Corte.

Cass. civ. n. 4623/2012

Il ricorso per cassazione in tema di procedimento disciplinare a carico dei notai, a seguito della legge 18 giugno 2009, n. 69, è affidato alla apposita sezione prevista dall'art. 376 cod. proc. civ., il cui presidente sceglierà se procedere ai sensi degli artt. 380-bis o 380 ter cod. proc. civ..

Cass. civ. n. 359/2003

L'istanza di parte di assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, formulata ai sensi dell'art. 376 c.p.c. e dell'art. 139 att. c.p.c., rappresenta un mero sollecito all'esercizio di poteri discrezionali, il quale non solo non è soggetto ad un obbligo di motivazione, ma neppure deve necessariamente manifestarsi in uno specifico esame e rigetto di detta istanza.

Cass. civ. n. 3864/1979

L'assegnazione dei ricorsi alle sezioni della Corte di cassazione attribuita ai poteri del primo presidente dall'art. 376 c.p.c. non importa una questione di competenza, riguardando la distribuzione degli affari all'interno dello stesso organo giurisdizionale. Né tale assegnazione può fare sorgere alcuna questione inerente alla costituzione del collegio giudicante, dal momento che ciascuna sezione giudica col numero invariabile di cinque votanti.

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