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Articolo 357 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Reclamo contro ordinanze

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 357 Codice di procedura civile

Articolo abrogato dall'art. 89 della L. 26 novembre 1990, n. 353.

[Le ordinanze con le quali l'istruttore abbia dichiarato, a norma dell'articolo 350 secondo comma, l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, ovvero l'estinzione del procedimento d'appello, e le ordinanze sulla esecuzione provvisoria previste dall'articolo 351, possono essere impugnate con reclamo al collegio nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione. Il reclamo si propone con le forme previste dall'articolo 178, terzo, quarto e quinto comma.

Il collegio pronuncia sul reclamo in camera di consiglio salvo che, trattandosi delle ordinanze previste dall'articolo 350 secondo comma, alcuna delle parti, prima della scadenza del termine per la comunicazione della memoria di replica, proponga istanza al presidente del collegio, perché il reclamo sia discusso in udienza. In tal caso il presidente fissa l'udienza per la discussione, con decreto che è comunicato alle parti a cura del cancelliere.

La decisione è pronunciata con sentenza se è respinto il reclamo contro le ordinanze previste dall'articolo 350 secondo comma; negli altri casi è pronunciata con ordinanza non impugnabile.]

Ratio Legis

L'eliminazione del reclamo al collegio contro le ordinanze emesse dal giudice istruttore consegue alla trasformazione che ha subìto il giudizio di appello in seguito alla riforma del '90, in forza della quale non solo la decisione ma anche la trattazione dell'appello è affidata al collegio e non più all'organo monocratico.

Massime relative all'art. 357 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 5610/2001

A seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al collegio nella nuova struttura collegiale del giudizio di appello ed ha natura formale di sentenza non essendo, detti provvedimenti, più soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili in cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.

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