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Articolo 284 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Concessione o revoca dell'esecuzione provvisoria relativa a sentenze parziali

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 284 Codice di procedura civile

Articolo abrogato dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

[Se l'esecuzione provvisoria riguarda sentenze parziali, l'istanza di concessione o di revoca di cui all'articolo precedente può essere proposta con ricorso contenente, quando ò chiesta la revoca, la dichiarazione di cui all'articolo 340, se non è stata già fatta. Il ricorso deve essere presentato, a norma dell'articolo 351 secondo comma, nel termine per proporre appello decorrente dalla comunicazione della sentenza.]

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