La norma in esame ribadisce un principio di ordine generale, in base al quale l'assunzione dei mezzi di prova deve essere curata direttamente dal giudice ed ha un carattere preminentemente formalistico, in quanto all'assunzione dei mezzi probatori e alla rimessione della causa al collegio, il giudice istruttore provvede in virtù di specifiche disposizioni di legge (si vedano gli artt. 202 e ss. c.p.c.).
Per rimessione della causa al collegio si deve intendere la traslazione della controversia nella fase decisoria, con conseguente chiusura della fase istruttoria (ovvero, il passaggio alla fase decisionale, indipendentemente dalla struttura monocratica o collegiale dell'organo giudicante).
Il giudice di merito ha un ampio potere discrezionale nel valutare la sufficienza del materiale istruttorio acquisito ai fini della risoluzione della controversia e conseguentemente nel decidere di rimettere la causa in decisione, allorché ritenga esaurita l'istruzione.
Si ritiene possa essere utile evidenziare che il giudizio sulla necessità, influenza o pertinenza dei mezzi di prova offerti dalle parti è riservato ai giudici di merito e che esso comporta un accertamento di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione, preclude il sindacato in sede di legittimità.