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Articolo 188 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Attività istruttoria del giudice

Dispositivo dell'art. 188 Codice di procedura civile

Il giudice istruttore, nel rispetto del calendario del processo, provvede all'assunzione dei mezzi di prova e, esaurita l'istruzione, rimette le parti al collegio per la decisione a norma dell'articolo 189 (1)o dell'articolo 275 bis(2).

Note

(1) La dottrina prevalente non dà alcun rilievo a questa norma, in quanto le disposizioni contenute negli artt. 202 c.p.c. e ss. sono molto più esaurienti.
(2) Comma modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia") come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 188 Codice di procedura civile

La norma in esame ribadisce un principio di ordine generale, in base al quale l'assunzione dei mezzi di prova deve essere curata direttamente dal giudice ed ha un carattere preminentemente formalistico, in quanto all'assunzione dei mezzi probatori e alla rimessione della causa al collegio, il giudice istruttore provvede in virtù di specifiche disposizioni di legge (si vedano gli artt. 202 e ss. c.p.c.).

Per rimessione della causa al collegio si deve intendere la traslazione della controversia nella fase decisoria, con conseguente chiusura della fase istruttoria (ovvero, il passaggio alla fase decisionale, indipendentemente dalla struttura monocratica o collegiale dell'organo giudicante).

Il giudice di merito ha un ampio potere discrezionale nel valutare la sufficienza del materiale istruttorio acquisito ai fini della risoluzione della controversia e conseguentemente nel decidere di rimettere la causa in decisione, allorché ritenga esaurita l'istruzione.

Si ritiene possa essere utile evidenziare che il giudizio sulla necessità, influenza o pertinenza dei mezzi di prova offerti dalle parti è riservato ai giudici di merito e che esso comporta un accertamento di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione, preclude il sindacato in sede di legittimità.

La riforma Cartabia, al fine di raggiungere l’obiettivo di cui all’accordo raggiunto in sede europea ed avente ad oggetto la durata ragionevole del processo mediante riduzione della durata media dei processi e rafforzamento della digitalizzazione, maggior efficienza e sinteticità delle procedure ha modificato anche questa norma, ribadendo che anche le modalità di assunzione dei mezzi di prova devono rispettare il calendario del processo ed inserendo gli opportuni riferimenti all’art.189 c.p.c. (scambio di scritti conclusivi) e all’art. 275 bis c.p.c. (discussione orale davanti al collegio).

Massime relative all'art. 188 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 26523/2020

In caso di mancata partecipazione del procuratore di una parte all'udienza di precisazione delle conclusioni, debbono intendersi richiamate le richieste precedentemente formulate, ivi comprese le istanze istruttorie che la parte abbia reiterato dopo che ne sia stata rigettata l'ammissione. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 06/07/2017).

Cass. civ. n. 27415/2018

In tema di giudizi introdotti in primo grado in epoca anteriore al 30 aprile 1995 e, quindi, non assoggettati al regime introdotto dalla l. n. 353 del 1990, la mancata proposizione del reclamo ex art. 178 c.p.c. avverso l'ordinanza che respinge l'istanza di ammissione di una prova non impedisce il successivo controllo del Collegio sull'ordinanza stessa, purché la parte interessata abbia riproposto la questione in sede di precisazione delle conclusioni, restando, in caso contrario, la cennata questione preclusa anche in sede di impugnazione. (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/05/2013).

Cass. civ. n. 28985/2008

Nella fase che precede la dichiarazione di fallimento, il diritto di difesa dell'imprenditore insolvente, in considerazione del carattere camerale e sommario del relativo procedimento, può essere garantito non solo, ai sensi dell'art. 15 legge fall. (nel testo "ratione temporis" vigente), mediante l'audizione del debitore da parte dal tribunale o del giudice relatore, ma anche mediante l'attribuzione della facoltà di presentare scritti difensivi e documenti; pertanto, nel caso in cui il tribunale abbia disposto la convocazione dell'imprenditore innanzi al giudice designato per l'istruttoria prefallimentare, non sussiste, all'esito di quest'ultima e tenuto conto delle esigenze di speditezza e dalla natura inquisitoria del predetto procedimento, alcun obbligo a carico del predetto giudice di fissare una precisa ulteriore adunanza avanti al tribunale in camera di consiglio cui rimettere la decisione, non essendo nemmeno prevista una scansione formale precisa,come nel processo ordinario, tra fase istruttoria e fase decisoria. (Applicando tale principio, la S.C. ha rigettato il ricorso con cui il fallito aveva censurato la decisione del giudice delegato all'istruttoria che aveva "riservato la decisione al collegio" per un'udienza diversa da quella, anteriore, in cui il tribunale aveva poi deliberato la dichiarazione di fallimento, negando che tale provvedimento equivalesse ad una anticipazione o rinvio dell'udienza). (Rigetta, App. L'Aquila, 19 dicembre 2003).

Cass. civ. n. 13202/2005

In tema di rimessione della causa al collegio da parte del giudice istruttore, l'eventuale violazione degli artt. 187, 188 e 189 c.p.c. in tanto rileva in quanto si ripercuota sulla decisione della controversia e, quindi, si risolva in un vizio della sentenza, pronunciata dal collegio senza che qust'ultimo abbia rilevato il vizio contenuto nel provvedimento di rimessione. Pertanto, nell'ambito di un giudizio di separazione personale dei coniugi, l'anomalia processuale rappresentata dalla rimessione dell'intera causa al collegio pur in pendenza di una consulenza tecnica d'ufficio sulle condizioni patrimoniali delle parti ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento, non spiega alcun effetto invalidante sulla sentenza allorchè, avendo le parti ritualmente formulato le loro conclusioni, questa abbia statuito sulle sole domande (separazione ed addebito) sulle quali il collegio non abbia ravvisato la necessità di ulteriore istruzione e sulle quali l'istruzione non era in corso.

Cass. civ. n. 12241/2002

Qualora la parte che abbia indicato un teste richieda la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la stessa manifesta con tale inequivoco comportamento la sua volontà di rinunciare all'audizione del teste stesso e se la controparte aderisce alla richiesta di remissione della causa al collegio in sostanza accede alla rinuncia al teste. Tale rinuncia acquista poi efficacia per effetto del consenso del giudice implicitamente espresso con il provvedimento di chiusura dell'istruttoria e di rimessione della causa in decisione, per cui compete solo al collegio, con giudizio non sindacabile in sede di legittimità, ordinare la riapertura della istruttoria, revocando l'ordinanza del giudice istruttore.

Cass. civ. n. 124/1977

Fra i poteri discrezionali del giudice istruttore «intesi al più sollecito svolgimento del giudizio» (art. 175 c.p.c.), deve comprendersi la facoltà di dichiarare chiusa la prova testimoniale, con l'esclusione di un teste in precedenza ammesso, ove ritenga acquisiti sufficienti elementi di convincimento.

Cass. civ. n. 515/1976

La spedizione della causa a sentenza non è condizionata dalla fissazione di un'udienza destinata preventivamente alla precisazione delle conclusioni.

Cass. civ. n. 3455/1969

I giudici di merito esattamente non prendono in esame, ai fini del decidere, documenti non regolarmente prodotti nei modi di legge e sui quali la controparte non abbia espressamente accettata la discussione, nonostante la irregolare produzione.

Cass. civ. n. 312/1963

Il giudizio sulla necessità, influenza, o pertinenza dei mezzi di prova, offerti dalle parti è riservato ai giudici di merito: esso involge un apprezzamento di fatto, che preclude il sindacato in sede di legittimità quando sia sorretto da adeguata motivazione.

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