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Articolo 183 ter Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Ordinanza di accoglimento della domanda

Dispositivo dell'art. 183 ter Codice di procedura civile

(1)Nelle controversie di competenza del tribunale aventi ad oggetto diritti disponibili il giudice, su istanza di parte, nel corso del giudizio di primo grado può pronunciare ordinanza di accoglimento della domanda quando i fatti costitutivi sono provati e le difese della controparte appaiono manifestamente infondate.

In caso di pluralità di domande l'ordinanza può essere pronunciata solo se tali presupposti ricorrono per tutte.

L'ordinanza di accoglimento è provvisoriamente esecutiva, è reclamabile ai sensi dell'articolo 669 terdecies e non acquista efficacia di giudicato ai sensi dell'art. 2909 del c.c., né la sua autorità può essere invocata in altri processi. Con la stessa ordinanza il giudice liquida le spese di lite.

L'ordinanza di cui al secondo comma, se non è reclamata o se il reclamo è respinto, definisce il giudizio e non è ulteriormente impugnabile.

In caso di accoglimento del reclamo, il giudizio prosegue innanzi a un magistrato diverso da quello che ha emesso l'ordinanza reclamata.

Note

(1) Disposizione inserita dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 183 ter Codice di procedura civile

La norma in esame, introdotta con la Riforma Cartabia e rubricata “Ordinanza di accoglimento della domanda”, prevede che, limitatamente alle controversie di competenza del tribunale aventi ad oggetto diritti disponibili il giudice, nel corso del solo giudizio di primo grado e su istanza di parte, possa pronunciare ordinanza di accoglimento della domanda e così definire il giudizio in tale udienza.
Due sono, dunque, i presupposti per la pronuncia di questo provvedimento provvisorio, ovvero:
a) il raggiungimento della prova dei fatti costitutivi della domanda;
b) la valutazione giudiziale di manifesta infondatezza delle difese del convenuto.
In caso di pluralità di domande, l’ordinanza può essere pronunciata solo se tali presupposti ricorrono per tutte, e ciò perché altrimenti non la stessa non potrebbe soddisfare lo scopo completamente definitorio del giudizio.

La disposizione prevede, poi, che l’ordinanza così emessa ha efficacia provvisoriamente esecutiva e che può essere reclamata ex art. 669 terdecies del c.p.c.; va, tuttavia, precisato che tale provvedimento non è idoneo ad acquisire efficacia di giudicato ai sensi dell’[[2909c]] e che la sua autorità non può essere invocata in altri processi.
La struttura che la norma presenta, dunque, è tale da far escludere che, dopo la pronuncia dell’ordinanza, il giudizio possa proseguire, essendo deputata a soddisfare l’eventuale interesse della parte istante di munirsi celermente di un titolo immediatamente spendibile in via esecutiva, nella consapevolezza che la pronuncia non sia idonea ad acquisire autorità di cosa giudicata.

Occorre chiarire che soltanto l’ordinanza di accoglimento è reclamabile (non essendovi ragioni per esercitare un controllo anche nei casi in cui l’istanza sia stata rigettata) e che solo la stessa, tanto laddove non impugnata quanto nei casi in cui il reclamo venga respinto, è potenzialmente idonea a definire il giudizio.
Per tale ragione è stato previsto che con la stessa ordinanza il giudice debba liquidare le spese di lite, essendosi con essa il giudizio concluso.

Il terzo comma disciplina le sorti del processo quando l’ordinanza non sia stata reclamata o quando il reclamo sia stato respinto, prevedendo appunto che in queste ipotesi l’ordinanza di accoglimento di cui al secondo comma sia idonea a definire il giudizio e non sia ulteriormente impugnabile.

L’ultimo comma specifica, infine, che, in caso di accoglimento del reclamo, il giudizio prosegua innanzi a un magistrato diverso da quello che ha emesso l’ordinanza reclamata, essendo quest’ultima una manifestazione di convincimento del giudice nel merito del giudizio.

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