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Articolo 837 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Deliberazione del lodo

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 837 Codice di procedura civile

Articolo abrogato dall'art. 28, D. Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.

[Il lodo è deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti in conferenza personale, anche videotelefonica, salvo che le parti abbiano deliberato diversamente, ed è quindi redatto per iscritto.]

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