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Articolo 689 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Provvedimenti immediati

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 689 Codice di procedura civile

Articolo abrogato ai sensi dell'art. 89, Legge 26711/1990, n. 353, a decorrere dall'1/1/1993.

[Il giudice può dare immediatamente con decreto i provvedimenti necessari, assunte quando occorre sommarie informazioni; ma può disporre che siano citate le parti interessate, anche a ora fissa. Deve sempre ordinare la citazione delle parti interessate quando crede necessario procedere a ispezioni di luoghi o ad audizione di testimoni. Può sentire i testimoni che gli sono presentati dalle parti e può richiederli personalmente quando li trova sul luogo. Può farsi assistere da un consulente tecnico o demandargli singole indagini. Quando ordina la citazione delle parti, pronuncia con ordinanza i provvedimenti necessari e, se è competente, procede alla trattazione della causa; altrimenti rimette le parti al giudice competente, fissando un termine perentorio per la riassunzione.]

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