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Articolo 683 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Inefficacia del sequestro

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 683 Codice di procedura civile

Articolo abrogato dall'art. 89 della L. 26 novembre 1990, n. 353.

[Il sequestro perde la sua efficacia se il sequestrante non osserva le disposizioni degli articoli 680 e 681, se l'istanza di convalida è rigettata con sentenza passata in giudicato, o se il giudizio sul merito si estingue per qualunque causa. Il sequestro perde inoltre la sua efficacia se con sentenza passata in giudicato è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso. In questi casi il giudice, su ricorso del sequestrato, dichiara con decreto l'inefficacia del sequestro e, quando occorre, ordina la cancellazione della trascrizione.]

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