Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 147 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Tempo delle notificazioni

Dispositivo dell'art. 147 Codice di procedura civile

Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21. [disp. att. 47](1)(2).

Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari(3).

Le notificazioni eseguite ai sensi del secondo comma si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Se quest'ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7(3).

Note

(1) L'articolo è stato così modificato dalla legge 263/2005, con decorrenza dal 1 marzo 2006 e prevede un unico arco temporale nel quale, durante l'intero anno le notificazioni non possono effettuarsi. Invero, le notificazioni eseguite oltre l'orario prescritto possono essere legittimamente rifiutate dal destinatario o dal consegnatario.
(2) Nel caso in cui la parte interessata lo richieda, l'ufficiale giudiziario deve inserire nella relata di notifica l'indicazione dell'ora nella quale la notifica è stata eseguita.
(3) Comma aggiunto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Ratio Legis

La ratio della norma si riscontra nell'esigenza di tutelare il riposo e la tranquillità non solo del destinatario, ma anche di coloro che sono abilitati a riceve l'atto per suo conto (c.d. consegnatari).

Spiegazione dell'art. 147 Codice di procedura civile

La notifica effettuata al di fuori degli orari qui previsti è affetta da nullità relativa, potendo essere fatta valere soltanto dal soggetto nel cui interesse tale limite è stabilito, mediante il legittimo rifiuto di ricevere l’atto.
Da ciò se ne è fatto conseguire che nessuna nullità ricorre nel caso di notifica effettuata fuori orario ma senza accesso dell’ufficiale giudiziario nelle private abitazioni, ciò che può accadere nel caso di notifica effettuata a mezzo del servizio postale o ex art. 140 cpc (in questi casi l’orario dell’art. 147 è sostituito da quello di apertura degli uffici presso cui devono essere compiute le formalità di notificazione).

Da questa norma, comunque, non se ne può far discendere che nella relata di notifica debba essere indicata oltre che la data, anche l’ora della notificazione.

Le notifiche alle amministrazioni dello Stato, invece, si fanno ex art. 144 del c.p.c. e negli orari previsti dalla presente norma, senza che possa rilevare il tempo in cui l’ufficio è aperto al pubblico.

Dal necessario rispetto degli orari previsti da questa norma se ne è fatto conseguire che, nell’ipotesi di un atto di impugnazione eseguito l’ultimo giorno utile ed oltre l’ora qui indicata, si determina la decadenza del diritto della parte di proporre impugnazione per compiuto decorso del termine.

Per effetto della Riforma Cartabia sono stati aggiunti due commi alla norma in esame, al fine di disciplinare il tempo della notificazione eseguita con la posta elettronica certificata, volendosi così dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 75 del 2019 che, con riferimento alla notifica di un atto in materia civile, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 147 c.p.c. nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui
ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il destinatario alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta.
Viene, dunque, previsto che le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata possono essere eseguite senza limiti orari e che si perfezionano in momenti diversi per il notificante e per il destinatario, e precisamente:
- per il notificante al momento in cui è generata la ricevuta di accettazione;
- per il destinatario nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Se quest’ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, alle ore 7.

Massime relative all'art. 147 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 20198/2018

Il principio della scissione del momento di perfezionamento della notifica per il notificante e per il destinatario si applica anche alle notifiche eseguite con modalità telematica, nel senso che per il primo (il notificante) il momento perfezionativo è determinato dall'emissione della ricevuta di accettazione e per il secondo (il destinatario) da quella di emissione della ricevuta di avvenuta consegna. Ne consegue che, trovando applicazione anche per le notificazioni eseguite in via telematica, l'art. 147 c.p.c., secondo il quale le notifiche devono essere eseguite tra le ore 7 e le ore 21, si deve considerare tardiva la notifica spedita alle 20.55 dell'ultimo giorno utile per la proposizione del ricorso per cassazione ma la cui ricevuta di accettazione sia stata emessa dopo le ore 21 con conseguente perfezionamento del procedimento notificatorio alle ore 7 del giorno successivo, ovvero quando il termine era già spirato.

Cass. civ. n. 30766/2017

In tema di notificazione con modalità telematica, l'art. 16 septies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. nella l. n. 221 del 2012, si interpreta nel senso che la notificazione richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione dopo le ore 21.00, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 3, l. n. 53 del 1994, si perfeziona alle ore 7.00 del giorno successivo, secondo la chiara disposizione normativa, intesa a tutelare il diritto di difesa del destinatario della notifica senza condizionare irragionevolmente quello del mittente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tardiva la notifica del ricorso per cassazione perché la ricevuta di accettazione recava un orario successivo alle ore 21.00 del giorno di scadenza del termine per l'impugnazione).

Cass. civ. n. 21915/2017

Il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e il destinatario - che trova fondamento nell'esigenza di non far ricadere sul notificante incolpevole le conseguenze negative del ritardo nel compimento di attività del procedimento notificatorio sottratte al suo controllo - non trova applicazione in riferimento al disposto dell'art. 147 c.p.c., espressamente richiamato, per le notificazioni eseguite con modalità telematica, dall'art. 16 septies del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012, atteso che questa norma, nel prevedere che le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21, ha inteso disciplinare espressamente i tempi per il corretto ed efficace svolgimento dell'attività notificatoria a tutela del diverso interesse di non costringere i professionisti alla continua verifica, a qualsiasi ora del giorno e della notte, dell'arrivo di atti processuali. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, notificato dal difensore, a mezzo di posta elettronica certificata, alle 23.47 dell'ultimo giorno utile, sul rilievo che, ai sensi del predetto art. 16 septies del d.l. n. 179 del 2012, le notificazioni effettuate dopo le 21 debbono ritenersi perfezionate alle ore 7 del giorno successivo e che non era ipotizzabile la scissione degli effetti per il notificato e il notificante, in quanto quest'ultimo aveva iniziato a compiere l'attività notificatoria quando il margine di tempo a sua disposizione si era già consumato).

Cass. civ. n. 1422/1980

Qualora il destinatario della notificazione di una impugnazione, cui l'atto sia consegnato l'ultimo giorno utile per proporre la impugnazione stessa, oltre i limiti di tempo indicati nell'art. 147 c.p.c., non rifiuti la consegna ma l'accetti, sia pure con riserva, l'irregolarità della notificazione non impedisce il completamento della fattispecie notificatoria, con la realizzazione sia dello scopo immediato di essa (legale ed effettiva conoscenza dell'atto medesimo) sia di quello mediato (costituzione del rapporto giuridico processuale).

Cass. civ. n. 3478/1979

Le notificazioni alle amministrazioni dello Stato (nella specie, procuratore generale di corte d'appello) si fanno secondo l'art. 144 c.p.c. e negli orari previsti nel successivo art. 147, senza che essi debbano limitarsi al solo tempo in cui l'ufficio è aperto al pubblico. L'irregolarità formale della notificazione, in quanto eseguito oltre l'orario consentito dall'art. 147 c.p.c., il quale è posto a tutela dell'interesse al riposo del destinatario della notificazione e delle altre persone che possono ricevere l'atto in sua vece, può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse detto limite è stabilito mediante il legittimo rifiuto di ricevere l'atto. Ne consegue che nessuna nullità può essere ravvisata nelle notifiche eseguite fuori orario, ma senza accesso dell'ufficiale giudiziario nelle private abitazioni, come si verifica nel caso delle notificazioni per mezzo del servizio postale o con le formalità di cui all'art. 140 c.p.c. rimanendo sostituito, in tal caso, l'orario dell'art. 147 citato da quello di apertura degli uffici, ove devono essere compiute le formalità di notificazione. Pertanto non può considerarsi tardiva la notificazione di un atto di appello, effettuata a termini dell'art. 140 citato nelle ore di apertura degli uffici all'uopo indicati, anche se oltre l'orario di cui all'art. 147 c.p.c., sempre che tutte le formalità siano state eseguite entro l'ultimo giorno utile.

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!