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Articolo 146 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Notificazione a militari in attività di servizio

Dispositivo dell'art. 146 Codice di procedura civile

Se il destinatario è militare in attività di servizio (1) e la notificazione non è eseguita in mani proprie, osservate le disposizioni di cui agli articoli 139 e seguenti, si consegna una copia al pubblico ministero, che ne cura l'invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene (2)(3).

Note

(1) L'articolo in esame trova applicazione nei confronti di tutti gli appartenenti ad un corpo militare. Pertanto, non solo ai militari in servizio effettivo permanente, ma anche a quelli per mobilitazione e ai volontari nonché agli appartenenti ai corpi militarizzati di polizia.
(2) Si tratta comunque di una forma di notificazione residuale, poichè la norma specifica che quando la notifica non può avvenire in mani proprie ai sensi dell'art. 138, senza necessità di alcuna altra formalità si procede mediante consegna ad un consegnatario secondo le disposizioni degli artt. 139 ss..
(3) La notificazione di un atto al militare in servizio può avvenire anche a mezzo del servizio postale presso il domicilio del militare stesso e, qualora il plico sia consegnato nelle mani proprie del destinatario, non è necessaria la consegna di una copia al p.m. affinchè ne curi l'invio al comandante del corpo cui il militare appartiene.

Ratio Legis

La norma in commento trova la sua ratio nella necessità di tutelare il destinatario spesso sottoposto ad improvvisi spostamenti, e con destinazioni talvolta tenute segrete per motivi di sicurezza.

Spiegazione dell'art. 146 Codice di procedura civile

Le particolari modalità previste da questa norma trovano giustificazione nella precipua esigenza di tutelare il destinatario della notifica, in considerazione degli imprevedibili, improvvisi e frequenti spostamenti a cui sono soggetti color che appartengono a corpi militari.

Due sono le conseguenze che si fanno discendere da tale ratio, e precisamente:
  1. il mancato rispetto di tali adempimenti comporta la nullità della notifica;
  2. non è possibile operare alcuna distinzione tra militari di carriera e militari in servizio di leva o richiamati alle armi.

La previsione di tali formalità, tuttavia, non esclude che la notifica possa effettuarsi avvalendosi del servizio postale, non contenendo l’art. 146 in esame alcun espresso divieto in tal senso; in tale ipotesi il mancato rispetto delle regole qui previste non darà luogo ad alcuna nullità della notifica.

Massime relative all'art. 146 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 372/2007

Quando la notificazione al destinatario militare in attività di servizio non è eseguita a mani proprie, è necessario, ai sensi dell'art. 146 cod. proc. civ., che si proceda alla consegna di una copia dell'atto al P.M. che ne cura l'invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 49 disp. att. cod. proc. civ.. Il difetto di tale adempimento comporta la nullità della notificazione e della sentenza resa in contumacia del convenuto, con la rimessione degli atti al giudice di primo grado, essendo detto adempimento posto a tutela del destinatario in considerazione degli imprevedibili, improvvisi e frequenti spostamenti a cui possono essere soggetti gli appartenenti ai corpi militari, le cui destinazioni debbono, talvolta, essere mantenute segrete per motivi di sicurezza riconducibili alla più efficiente realizzazione dei compiti loro attribuiti. (Cassa con rinvio, Giud. pace Carinola, 30 Agosto 2002)

Cass. civ. n. 19655/2005

Quando la notificazione al destinatario militare in attività di servizio non è eseguita a mani proprie, è necessario, ai sensi dell'art. 146 cod. proc. civ., che si proceda alla consegna di una copia dell'atto al P.M. che ne cura l'invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 49 disp. att. cod. proc. civ. . Il difetto di tale adempimento comporta la nullità della notificazione, essendo lo stesso posto a tutela del destinatario in considerazione degli imprevedibili, improvvisi e frequenti spostamenti a cui possono essere soggetti gli appartenenti ai corpi militari, le cui destinazioni debbono, talvolta, essere mantenute segrete per motivi di sicurezza riconducibili alla più efficiente realizzazione dei compiti loro attribuiti.

Cass. civ. n. 1202/1996

La notificazione a militare in attività di servizio può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale, in quanto l'art. 146 c.p.c. – secondo cui quando destinatario della notifica sia il militare, essa deve avvenire a mani proprie, osservate le norme di cui agli artt. 139 ss. del codice di rito e, altrimenti, mercè invio di copia dell'atto al comandante del corpo di appartenenza, per il tramite del P.M. – non contiene l'espresso divieto normativo che è il solo idoneo ad essere di ostacolo all'ipotesi di notificazione a mezzo posta a norma dell'art. 149, primo comma, c.p.c.

Cass. civ. n. 3316/1983

Quando la notificazione di un atto di citazione a militare in servizio non è eseguita in mani proprie, osservate le disposizioni di cui agli artt. 139 e seguenti c.p.c., la formalità della consegna di una copia al pubblico ministero per l'invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene — secondo le modalità stabilite nell'art. 49 disp. att. c.p.c. — espressamente richieste dal successivo art. 146 c.p.c. costituisce un adempimento necessario, la cui omissione importa la nullità della notificazione, senza che sia consentita alcuna distinzione fra militari di carriera e militari in servizio di leva o richiamati alle armi ed indipendentemente dalla conoscenza che di tale particolare stato abbia potuto avere colui su istanza del quale la notifica viene effettuata. Tale adempimento è, infatti, posto a tutela del destinatario della notificazione, in considerazione degli imprevedibili, improvvisi e più frequenti spostamenti a cui possono essere soggetti gli appartenenti ai corpi militari — indipendentemente dalla circostanza che essi siano o meno militari di carriera — le cui destinazioni debbono talvolta essere mantenute segrete per motivi di sicurezza connessi alla più efficiente realizzazione dei compiti loro affidati.

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