Cassazione civile Sez. VI ordinanza n. 20198 del 31 luglio 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

Il principio della scissione del momento di perfezionamento della notifica per il notificante e per il destinatario si applica anche alle notifiche eseguite con modalitā telematica, nel senso che per il primo (il notificante) il momento perfezionativo č determinato dall'emissione della ricevuta di accettazione e per il secondo (il destinatario) da quella di emissione della ricevuta di avvenuta consegna. Ne consegue che, trovando applicazione anche per le notificazioni eseguite in via telematica, l'art. 147 c.p.c., secondo il quale le notifiche devono essere eseguite tra le ore 7 e le ore 21, si deve considerare tardiva la notifica spedita alle 20.55 dell'ultimo giorno utile per la proposizione del ricorso per cassazione ma la cui ricevuta di accettazione sia stata emessa dopo le ore 21 con conseguente perfezionamento del procedimento notificatorio alle ore 7 del giorno successivo, ovvero quando il termine era giā spirato.

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