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Articolo 98 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Cauzione per le spese

Dispositivo dell'art. 98 Codice di procedura civile

Il giudice istruttore, il pretore o il conciliatore, su istanza del convenuto, può disporre con ordinanza che l'attore non ammesso al gratuito patrocinio presti cauzione per il rimborso delle spese, quando vi è fondato timore che l'eventuale condanna possa restare ineseguita.

Se la cauzione non è prestata nel termine stabilito, il processo si estingue (1)(2).

Note

(1) La Corte cost., con sent. 29-11-1960, n. 67, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost..
Tale articolo prevedeva che il giudice, su istanza del convenuto, disponesse il versamento di una cauzione per il rimborso delle spese da parte dell'attore non ammesso al gratuito patrocinio, nel timore che la condanna al rimborso delle spese potesse restare ineseguita. La Corte cost. ha dichiarato l'articolo in questione incostituzionale perché contrario al principio dell'eguaglianza e perché poneva un limite al diritto di azione.
(2) Diversamente, restano in vigore le norme che ammettono una richiesta di cauzione da parte del giudice per determinate attività (si cfr. l'art.119), e sono previste tassativamente dal nostro ordinamento nei seguenti casi: sospensione del processo esecutivo per opposizione (art.624); offerte d'acquisto (art.571); prestazione della cauzione nell'espropriazione forzata (art.580).

Massime relative all'art. 98 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 12967/1999

Il giudice non può accogliere l'istanza di una parte che subordina il suo consenso all'espletamento di un atto istruttorio — nella specie fermo degli impianti industriali per espletare gli accertamenti indicati dal Ctu — al versamento di una cauzione a carico della controparte, a garanzia dei danni derivantile, perché la cauzione, come tutti i provvedimenti cautelari, può esser imposta dal giudice soltanto nei casi previsti dalla legge, mentre d'altro canto il rifiuto della parte a consentire sulle cose gli accertamenti necessari ordinati dal giudice per conoscere i fatti di causa, può esser valutato, se ne ricorrono i presupposti, ai sensi dell'articolo 116 c.p.c.

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