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Articolo 56 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Autorizzazione

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 56 Codice di procedura civile

Articolo abrogato dal D.P.R. 9 dicembre 1987, n. 287 a seguito di referendum popolare.

[La domanda per la dichiarazione di responsabilità del giudice non può essere proposta senza autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia.

A richiesta della parte autorizzata la corte di cassazione designa, con decreto emesso in camera di consiglio, il giudice che deve pronunciare sulla domanda.

Le disposizioni del presente articolo e del precedente non si applicano in caso di costituzione di parte civile nel processo penale o di azione civile in seguito a condanna penale.]

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